[:it]Un marchio sonoro deve essere percepibile come marchio: il Tribunale UE nel caso Globo[:en]A sound trademark should sound like a trademark, says EU General Court[:]
[:it]MARCHIO SONORO
Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la decisione dell’EUIPO di negare la registrazione di una suoneria monotonale come marchio sonoro per mancanza di carattere distintivo: il suono è stato considerato eccessivamente semplice e non percepibile dal consumatore come marchio.

Il gruppo mediatico brasiliano Globo Comunicação e Participações (la Globo) aveva richiesto nel 2014 la registrazione come marchio UE di un marchio sonoro.
La domanda era corredata della rappresentazione grafica qui sotto riprodotta, e copriva una serie di prodotti e servizi quali CD, DVD e altri supporti per la registrazione, software per computer, applicativi per tablet e smartphone (in Classe 9), carta e cartone, libri, riviste (in Classe 16), Servizi di diffusione di programmi televisivi (in Classe 38) e servizi di intrattenimento, programmi televisivi e notiziari (in Classe 41).


L’esaminatore dell’EUIPO aveva ritenuto che il marchio sonoro per il quale veniva richiesta la registrazione fosse composto da una suoneria semplice e banale che non avrebbe potuto essere percepita come indicante l’origine commerciale dei prodotti, e aveva rifiutato la domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento sul marchio comunitario.
La Commissione di ricorso dell’EUIPO (la Commissione) aveva rigettato il ricorso del richiedente contro la decisione dell’esaminatore, confermandone essenzialmente le motivazioni.
La Globo si era rivolta al Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale) che ha respinto il ricorso con sentenza del 13 settembre 2016 nel procedimento T-408/15, chiarendo che la Commissione aveva correttamente formulato un’unica motivazione per il diniego della registrazione – ovvero la banalità del segno rispetto a prodotti o servizi che possono essere associati oppure no a suonerie del telefono o della sveglia e il fatto che sembra difficile concepire l’uso di un marchio sonoro per prodotti silenziosi – dal momento che questa si applicava a tutti i prodotti e servizi richiesti.
Per quanto riguarda il carattere distintivo, il Tribunale ha osservato che nel ricorso la stessa Globo descriveva il marchio in oggetto come “un suono somigliante a una suoneria del telefono”. Inoltre, il marchio è composto unicamente dalla stessa nota ripetuta due volte, ed è privo di qualsiasi elemento che possa far capire ai consumatori che il suono non è semplicemente la suoneria di una sveglia o di un telefono, ma un marchio.
Un marchio sonoro composto da una suoneria può essere distintivo unicamente se comprende elementi che lo distinguono da altri marchi sonori; non è indispensabile, tuttavia, che sia originale o fantasioso.[:en]SOUND MARKS IN THE EU
The EU General Court has confirmed the EUIPO’s refusal to register a monotonal ringtone as a trademark for lack of distinctive character: the sound was considered exceedingly simple and incapable of conveying a message that consumers can remember.
Brazilian media group Globo Comunicação e Participações (Globo) applied to register a sound as a EU trademark in 2014.


The application included the graphical representation depicted below, and covered a variety of goods and services such as CDs, DVDs and other digital recording media, computer software, applications for tablets and smartphones (in Class 9), paper and cardboard, books, magazines (in Class 16), TV broadcasting services (in Class 38) and entertainment services, TV shows and news (in class 41).


The EUIPO’s examiner found that the sound mark applied for consisted of a simple and banal ringing sound that could not be perceived as an indicator of the commercial origin of the goods, and refused the application for lack of distinctive character under Article 7(1)(b) of the Community Trademark Regulation.
The EUIPO’s Board of Appeal (BoA) dismissed the applicant’s appeal against the refusal, essentially confirming the examiner’s findings.
The applicant turned to the General Court of the European Union (GC), that issued its decision in case T-408/15 on 13 September 2016, dismissing the appeal. According to the decision, the BoA had been correct in formulating a single ground for refusal of the application since the reason for refusing registration – the banality of the sign, and the difficulty of using a sound mark in connection to silent products – applied to all the goods and services.
Regarding distinctive character, the GC observed that Globo itself described the sound mark as resembling a telephone ringtone. Moreover, the mark consisted merely in the same note repeated twice, with nothing to tell consumers that the sound is not the mere ringing of an alarm or phone.
A sound mark consisting of a ringing sound can be distinctive only if it includes elements distinguishing it from other sound marks; the GC did point out that it does not, however, need to be original or fanciful.
14 October 2016[:]