[:it]Quando la contraffazione è anche concorrenza sleale: la sentenza nel caso Thun[:en]When is counterfeiting also unfair competition? The Milan district court’s ruling in Thun [:]
[:it]DESIGN E DIRITTO D’AUTORE
Imitare i prodotti della concorrenza, oltre a violare i diritti di proprietà intellettuale, può costituire concorrenza sleale: il Tribunale di Milano ha riconosciuto che l’imitazione continua e sistematica delle scelte e iniziative della Thun, unita alla riproduzione degli elementi dei modelli Thun che consentono al pubblico di riconoscerne la provenienza, ha costituito concorrenza sleale oltre che contraffazione dei design registrati e del diritto d’autore.
La Thun S.p.A., produttrice di oggettistica in ceramica, aveva citato in giudizio la concorrente società Due Esse Distribuzioni S.r.l lamentando l’imitazione di una serie di propri modelli.
Del caso è stata investita la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, che si è pronunciata con sentenza n. 1935/2016 del 16 febbraio 2016.
La corte ha innanzitutto accertato la validità dei modelli registrati dalla Thun per molti dei prodotti in questione; ha poi stabilito che gli oggetti prodotti dalla Thun, in quanto opere dotate di carattere creativo e valore artistico, godono anche della protezione del diritto d’autore in base all’articolo 2 n. 10 della legge 633/1941 sul diritto d’autore, che estende la tutela alle opere del disegno industriale.
La Thun aveva chiesto che ai propri modelli fosse riconosciuta l’applicabilità dell’articolo 2 n. 4, riguardante le opere di scultura e le arti figurative.
Il tribunale ha opinato però che le creazioni della Thun non rientrano fra le opere della scultura. Pur riconoscendo superata l’interpretazione secondo la quale l’opera di scultura si presuppone creata in un esemplare unico, gli oggetti della Thun sono infatti da considerare opere di design industriale in quanto prodotti serialmente in quantità indeterminate di esemplari e venduti tramite negozi di arredamento, articoli da regalo, cartolerie e simili.
Per quanto riguarda il giudizio di contraffazione, il tribunale ha riconosciuto che i prodotti della Due Esse imitavano gli oggetti della Thun, dei quali venivano riprodotti i soggetti, le scelte stilistiche ed espressive, dal punto di vista sia dell’aspetto complessivo che dei dettagli.
Il tribunale ha escluso che la qualità inferiore dei prodotti Due Esse potesse avere rilevanza, poiché il consumatore non procede al raffronto diretto fra l’originale e l’imitazione, ma riconosce i caratteri peculiari dell’originale nel prodotto di imitazione.
Infine, la sentenza ha riconosciuto la concorrenza sleale e imitazione servile da parte della Due Esse, stabilendo che i suoi prodotti si differenziavano dagli originali solo per dettagli minimi, e generavano confusione nel consumatore sull’origine del prodotto perché riproducevano gli elementi degli oggetti Thun che consentono al pubblico di individuarne subito la provenienza.
Il numero dei modelli imitati nel tempo dimostra inoltre che la Due Esse, riproducendo in modo non casuale le scelte stilistiche della Thun, aveva operato sulle sue orme in modo continuo e sistematico, danneggiando la concorrente.
Il tribunale ha dunque condannato la Due Esse al risarcimento dei danni e delle spese legali.
La sentenza ha ordinato inoltre il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti in violazione dei diritti di design e d’autore in capo alla Thun, vietandone l’importazione e la vendita e fissando una penale per ogni violazione o ritardo nel rispetto di queste disposizioni.
Infine, il tribunale ha ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista Vanity Fair oltre che sulla home page sito della Due Esse.
13 Aprile 2016[:en]DESIGNS AND COPYRIGHT
In a case involving imitations of the well-known Thun ceramic gift items, the Milan district court holds that the continual and systematic imitation of Thun’s business choices and initiatives, coupled with the reproduction of the elements of its designs that enable the public to recognise them as originating from that company, amounts to unfair competition as well as counterfeiting of registered designs and copyrights.
Italian manufacturer of ceramic gift items Thun S.p.A. (Thun) brought an action against competitor Due Esse Distribuzioni S.r.l. (Due Esse) claiming that the company had sold copycat imitations of several of its designs.
The Milan district court’s specialised section in business law issued its ruling No. 1935/2016 on 16 February 2016.
The court first of all confirmed the validity of the registered designs held by Thun for many of the products involved, then proceeded to find that Thun’s products possess creative character and artistic value, and are therefore eligible for protection under Italian copyright law’s Article 2(10), that extends copyright protection to industrial designs.
Thun had requested the court to declare its works eligible for protection under Article 2(4) of Italian copyright law, that concerns works of sculpture and figurative arts.
Thun’s creations, according to the court, cannot be considered works of sculpture. Though acknowledging that the notion that a sculpture is something which must be created in a single specimen is by now outdated, the court took the view that Thun’s works are to be considered industrial designs because they are mass-produced in undetermined quantities and sold in shops that deal in furniture, gift items, stationery and the like.
The court upheld Thun’s claim of counterfeiting, finding that the products sold by Due Esse imitated Thun’s items by reproducing their subjects, style and expression from the point of view of both overall impression and detail.
The court ruled out that the inferior quality of the Due Esse products had any relevance, because consumers do not carry out a direct comparison between the original and the imitation, but recognise the distinctive traits of the original in the imitation product.
Lastly, the court upheld the unfair competition and slavish imitation claims, finding that Due Esse’s products differed from the originals only in negligible details, and caused confusion in consumers as to the origin of the products because they reproduced the elements of Thun’s items that allow the public to identify their origin instantly.
The number of designs imitated over time proved that by intentionally reproducing the styles chosen by Thun, Due Esse had followed in its competitor’s footsteps continuously and systematically, causing detriment to its competitor.
The court therefore ordered Due Esse to pay damages as well as legal expenses.
The decision also ordered that the products infringing Thun’s design rights and copyrights be withdrawn from the market and destroyed, forbade their importation and sale and set a penalty for any breach of the order or delay in executing it.
Lastly, the court ordered that the court’s orders must be published on Vanity Fair magazine and on the home page of Due Esse’s web site.
13 April 2016[:]