[:it]Made in Italy e proprietà intellettuale: cosa cambia con la nuova legge n. 206/2023[:en]New Italian law protects and promotes authentic Italian products and cultural heritage: what it means for IP rights[:]
[:it]Made in Italy e proprietà intellettuale: cosa cambia con la Legge n. 206/2003? Riparte il Voucher 3i per le start-up innovative esteso ora anche alle microimprese, si istituisce un Fondo per le tutela all’estero delle indicazioni geografiche italiane, e si prevedono misure di salvaguardia per i marchi storici delle imprese che cessano l’attività e per i diritti dei creatori di opere digitali; modificate anche diverse norme relative alla lotta alla contraffazione.
La Legge 27 dicembre 2023, n. 206, “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300 ed è entrata in vigore l’11 gennaio 2024.
La legge, che ha l’obiettivo generale di valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, contiene anche diverse novità riguardanti i diritti di proprietà intellettuale: segnaliamo qui quelle principali.
Voucher 3i
La legge ripristina il Voucher 3i, un incentivo economico (già utilizzato in passato dal Ministero dello Sviluppo Economico) finalizzato ad agevolare le start-up innovative nell’acquisto di servizi di consulenza per la verifica della brevettabilità di un’innovazione e per l’ottenimento di brevetti in Italia e all’estero. La nuova edizione del Voucher 3i sarà estesa, oltre che alle start-up innovative, anche alle microimprese.
Le nuove disposizioni autorizzano il finanziamento del Voucher 3i con 9 milioni di euro complessivi per il biennio 2023-2024. I criteri e le modalità di attuazione del nuovo Voucher 3i saranno definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale
Questa novità riguarda le imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno 50 anni, o per il quale sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni: nel caso in cui un’impresa con queste caratteristiche abbia intenzione di cessare definitivamente l’attività, dovrà comunicarlo preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il ministero potrà, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale, subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, a meno che esso non sia stato venduto.
Per i marchi non utilizzati da almeno 5 anni il ministero potrà depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome e utilizzare il marchio a favore di imprese che intendano investire in Italia.
Le modalità attuative delle disposizioni sulla tutela dei marchi di interesse e valenza nazionale saranno stabilite da un decreto non regolamentare.
Marchi e nomi a dominio dei luoghi della cultura
Gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare il proprio marchio sensi dell’articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, e possono concederlo in licenza a terzi a titolo oneroso. I proventi della licenza saranno destinati a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale dello stato.
Il Ministero della cultura prenderà accordi con il gestore del registro dei nomi a dominio .it per rafforzare la tutela e contrastare eventuali abusi nella registrazione e uso di nomi di dominio .it riferibili a istituti e luoghi della cultura.
Registro delle opere dei creatori digitali
La nuova legge istituisce un repertorio delle opere dei creatori digitali (definiti come “artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale”) al fine di tutelarne i diritti. Il repertorio sarà costituito all’interno del registro pubblico generale delle opere protette di cui all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore.
Fondo per la protezione all’estero delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani
È istituito il Fondo per la protezione all’estero delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose (registrate ai sensi dei regolamenti UE n. 1151/2012 n. 1308/2013 e n. 2019/787), e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.
Le attività finanziabili dal fondo sono, per ciò che concerne i diritti di proprietà industriale:
- la registrazione di indicazioni geografiche all’estero, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo stato, oppure di marchi in assenza di una legislazione che tutela le indicazioni geografiche; sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia il rinnovo periodico delle stesse, e ogni altra tassa od onere previsto dalle specifiche legislazioni dei paesi esteri;
- l’opposizione alla registrazione in paesi esteri, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale in contrasto con la protezione prevista per le indicazioni geografiche da accordi internazionali dei quali l’Italia o l’Unione Europea siano membri;
- la registrazione di nomi a dominio connessi alle indicazioni geografiche italiane e la riassegnazione di tali nomi a dominio registrati e utilizzati abusivamente.
Segnaliamo, fra le attività finanziabili del fondo non strettamente riguardanti la proprietà industriale:
- le iniziative per aumentare la riconoscibilità delle indicazioni geografiche italiane, anche su web;
- la comunicazione e promozione delle indicazioni geografiche italiane che subiscono gli effetti di una mancanza di tutela legale all’estero;
- le attività per favorire la conoscenza delle indicazioni geografiche italiane presso importatori, distributori e consumatori all’estero.
Le risorse del Fondo, 4 milioni di euro per il biennio 2024-2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all’estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei prodotti agroalimentari di imprese aventi sede legale e operativa in Italia.
I criteri e le modalità di finanziamento delle attività di cui sopra saranno stabiliti tramite decreti ministeriali.
Lotta alla contraffazione
La legge contiene diverse disposizioni finalizzate al contrasto della contraffazione, fra le quali misure volte a migliorare la formazione specializzata degli operatori della giustizia e a inasprire le sanzioni amministrative per l’acquisto e l’importazione di merci contraffatte; vengono inoltre modificate alcune norme di legge esistenti, anche penali, riguardanti la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la distruzione di merci contraffatte sequestrate e la repressione della contraffazione.
Per saperne di più
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Italian Law of 27 December 2023, n. 206, on the enhancement, promotion and protection of Italian-made products (often referred to as il Made in Italy by Italians), was published in the Official Journal of 27 December 2023, n. 300 and came into force on 11 January 2024.
The law, which has the general aim of enhancing and promoting both at home and abroad Italy’s products of excellence and cultural heritage, also introduces changes concerning intellectual property rights: those of potential interest for non-Italian readers are summarised below.
Protection of trademarks of special national interest and value
This provision concerns Italian companies that are owners or licensees of a trademark registered for at least 50 years, or for which continuous use for at least 50 years can be demonstrated: in the event that a company with these characteristics intends to definitively terminate its activity, must notify the Ministry of Business and Made in Italy in advance.
In order to protect trademarks of particular national interest and value, the ministry may take over ownership of the trademark free of charge, unless it has been sold.
The ministry may file an application for registration in its own name of trademarks that have not been used for at least 5 years, and use the trademarks in favour of Italian or foreign companies intending to invest in Italy, also by transferring their productive activities to Italy.
Practical implementation of the above provisions will be detailed in a further decree.
Trademarks and domain names relating to cultural institutions and heritage sites
Cultural institutions and heritage sites may register their trademark pursuant to article 19, paragraph 3, of the Italian Industrial Property Code, and may license it to third parties for a fee, with proceeds going to the state to fund the protection of cultural heritage.
The Ministry of Culture is to conclude an agreement with the registrar of .it domain names to strengthen protection and combat abusive registrations and use of .it domain names referred to cultural institutions and heritage sites.
Register of works by digital creators
The new law establishes a register of the works of digital creators (defined as “artists who develop original works with elevated digital content”) in order to protect their rights. The register will be established within the general public register of protected works referred to in Article 103 of Italian copyright law.
Anti-counterfeiting provisions
The new law introduces several changes aimed to improve anti-counterfeiting legislation, including measures to enhance the specialized training of judges and court staff as well as to increase administrative sanctions for the purchase and importation of counterfeit goods; existing provisions on the repression of counterfeiting, including criminal ones have been amended, inter alia to extend the applicability both of penalties for the sale of industrial products with false signs and of the provisions on destruction of seized counterfeit goods.
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