Posted by Laura Ercoli on Giugno 23, 2016

[:it]Diritto d’autore e video pubblicitari: sentenza del Tribunale di Milano sul caso BMW[:en]Milan court rules on copyrights in video advertisements in BMW case[:]

[:it]Nel caso di un video pubblicitario di una certa durata realizzato su commissione, la cessione dei diritti di sfruttamento e di modifica del filmato non consente comunque al committente di eliminare il nome inserito dall’autore in coda al filmato senza il suo consenso.

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale del Tribunale di Milano si è pronunciata recentemente su una disputa riguardante i diritti di utilizzazione di alcuni filmati pubblicitari fatti realizzare dalla BMW Italia S.p.A. (la BMW).

La società realizzatrice dei filmati, la S. Diego Communication (la SDC), e l’autore Lamberto Bottaro contestavano alla BMW di aver modificato i filmati e di averli diffusi su internet senza la loro autorizzazione e di aver eliminato, in alcuni casi, i titoli che indicavano l’autore del filmato stesso. Entrambi gli attori chiedevano di essere risarciti in base alle norme sul diritto d’autore per il danno subito.video camera

La sentenza

Nella sentenza n. 7020 del 7 giugno 2016 il Tribunale ha stabilito innanzitutto che la BMW aveva commissionato alla SDC la realizzazione dei filmati, e che gli accordi al riguardo andassero ricondotti al tipo contrattuale dell’appalto, secondo il quale l’appaltante acquista i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sull’opera commissionata all’appaltatore.

La SDC e il sig. Bottaro sostenevano di non aver mai trasferito alla BMW tutti i diritti di utilizzazione economica, e specificamente quello di pubblicazione su internet.

A tal riguardo il tribunale ha osservato che, mancando una norma specifica generale sulle opere dell’ingegno create su commissione, il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.

Dal momento che gli accordi fra le parti erano conclusi oralmente, i giudici hanno preso in esame le fatture relative ai filmati, dalle quali risultava chiaramente il riferimento alla cessione dei diritti internet e alla divulgazione dei video via internet, oppure alla cessione di tutti i diritti senza alcuna limitazione. Risultava inoltre l’avvenuta consegna, da parte del realizzatore, di alcuni filmati ai giornalisti per la loro diffusione via internet senza limiti d’uso.

Pertanto il tribunale ha riconosciuto che la BMW aveva acquisito pieni diritti di sfruttamento economico delle opere, anche su internet.

Per quanto riguarda la modifica dei filmati, i giudici hanno stabilito che la BMW li aveva legittimamente modificati, in quanto la legge sul diritto d’autore consente al titolare dei diritti d’uso sull’opera pubblicitaria la rielaborazione dell’opera al fine di renderla fruibile agli utenti secondo le modalità adatte a ciascun mezzo di comunicazione, a condizione che le modifiche non pregiudichino l’onore e la reputazione dell’autore.

Infine, per quanto riguarda il diritto alla paternità dell’opera, la sentenza sottolinea che la cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all’autore il diritto di rivelarsi tale. La BMW aveva sostenuto che l’eliminazione dei titoli che riconoscevano il Bottaro come autore è consentita, nel caso di opere pubblicitarie, da un uso negoziale di mancata menzione dell’autore in considerazione dei tempi ridottissimi delle opere e della loro funzione appunto pubblicitaria. La BMW aveva citato al riguardo una sentenza della Cassazione che però, secondo il tribunale, riguardava spot pubblicitari di 20 secondi, mentre i filmati oggetto della disputa avevano una durata di 7-10 minuti.

Inoltre, i video commissionati erano stati consegnati dall’autore con la menzione del nome, e la BMW ne aveva diffusi alcuni mantenendo tale menzione, circostanza che secondo il tribunale aveva smentito l’esistenza di un uso negoziale diverso.

Il tribunale ha quindi accertato la sola violazione da parte della BMW Italia del diritto d’autore morale in capo al sig. Bottaro, rigettando le ulteriori richieste degli attori e condannando la BMW a risarcire il sig. Bottaro con 75.000 euro.

23 giugno 2016[:en]A client cannot delete the author’s name from a commissioned commercial video without the author’s consent, if the video has a certain length: the transfer of economic rights and of the right to alter the video does not affect the author’s right to affirm paternity of the work.

The Specialised Section in Intellectual Property of the District Court of Milan (hereinafter, the court) has recently ruled in a dispute concerning copyrights in a number of commercial videos commissioned by BMW Italia S.p.A. (hereinafter BMW).

The company that produced the videos, S. Diego Communication (hereinafter SDC) and the author of the videos Mr Lamberto Bottaro claimed that BMW had infringed copyright law by altering the videos and publishing them on the internet without the complainants’ authorisation, and had deleted the name of the author from some of the videos. Both complainants claimed damage payment.

The ruling

In judgement n. 7020 of 7 June 2016 (in Italian) the court found preliminarily that BMW had commissioned SDC to make the videos, that the agreement fell under the contract category of contract work, and that therefore the contractor had acquired the right to the economic exploitation of the intellectual property rights in the commissioned work.

SDC and Mr Bottaro claimed that they had not transferred to BMW all economic exploitation rights, and in particular they had not transferred the right to publish the videos on the internet.

To this regard, the court found that in the absence of a specific general provision of law on creative works made to commission, the contractor acquires the economic rights falling within the limits of the object and the purpose of the contract.

Since the agreement had been made orally, the court examined the invoices concerning the videos, which clearly referred to the transfer of internet rights and to the circulation of the videos on the internet, or to the transfer of all rights with no limitations. Moreover, the invoices proved that the producer had given some of the videos to journalists to be circulated on the internet with no limitations of use.

Therefore the court held that BMW had acquired the right to the full economic exploitation of the videos, including on the internet.

Regarding the altering of the videos, the court held that BMW had rightfully altered them since Italian copyright law allows the holder of the right to use the work to re-elaborate the work for the purpose of making it available to users on different media, upon condition that the alterations do not prejudice the author’s honour and reputation.

Lastly, concerning the right to paternity of the work, the ruling points out that the transfer of economic exploitation rights does not affect the author’s right to claim authorship. BMW had argued that the deletion of the author’s name is allowed for commercials under a market practice of not mentioning the author because of the very short duration of the videos and of their advertising purpose. BMW had made reference to an Italian Supreme Court decision, which the court deemed not relevant because the ruling concerned 20-second commercial videos, whereas the videos at issue were 7 to 10 minutes long.

Moreover, the videos at issue had been consigned by the author with his name appearing in them, and BMW had distributed some of them with the name included. The court found that such a circumstance denied the existence of a market practice of deleting the author’s name.

The court held that BMW had infringed solely Mr. Bottaro’s moral copyright, rejected the complainants’ other claims and sentenced BMW to pay Mr Bottaro 75,000 euros of damages.

23 June 2016[:]

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