[:it]Diritti d’autore e foto pubblicate su Facebook, sentenza del Tribunale di Roma[:en]Where’d you get those pics? Italian court rules on copyrights in photos posted on Facebook[:]
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Le foto pubblicate su Facebook non possono essere riprodotte al di fuori di Facebook e dei social network a esso connessi senza il consenso del titolare dei diritti: lo chiarisce una interessante sentenza del Tribunale di Roma.
Una foto continua ad essere coperta dal diritto d’autore anche dopo la pubblicazione su Facebook?

Il Tribunale di Roma ha fornito una risposta a questa domanda con la sentenza n. 12076, depositata il 1 giugno 2015, riguardante la riproduzione senza il consenso dell’autore di fotografie pubblicate su un profilo Facebook.
I fatti
Un quotidiano aveva riprodotto, a corredo di una serie di articoli sul rapporto fra giovani e discoteche, alcune fotografie ottenute da un terzo. Le fotografie non riportavano né il nome dell’autore delle foto, né la fonte da quale erano state ottenute. Un minorenne aveva riconosciuto, tra quelle pubblicate, tre fotografie che egli stesso aveva scattato e pubblicato sul proprio profilo Facebook.
I genitori del minore si erano rivolti al Tribunale di Roma chiedendo che alle fotografie del figlio fosse riconosciuta, in quanto opere dell’ingegno, la tutela dell’articolo 2 della legge n. 633/41 sul diritto d’autore (LDA), e che il responsabile del quotidiano e la persona che aveva fornito le foto al quotidiano stesso fossero condannati per violazione di diritto d’autore nonché al risarcimento dei danni.
Il responsabile del quotidiano si era difeso sostenendo, in sostanza, che mancavano le prove che il minore fosse l’autore delle foto, che la pubblicazione di fotografie su Facebook comporta automaticamente il trasferimento a Facebook dei diritti di sfruttamento, e che il terzo che aveva fornito le fotografie al giornale non aveva rivelato la provenienza delle immagini.
La sentenza
Il Tribunale di Roma ha stabilito innanzitutto che le fotografie i questione erano fotografie “semplici”, in quanto fotografie di documentazione prive di un vero carattere creativo; esse non godevano quindi della tutela dall’articolo 2 LDA, ma bensì della protezione più limitata riconosciuta ai “diritti connessi” dall’articolo 87 LDA.
Il tribunale ha poi esaminato l’articolo 2 delle condizioni di licenza di Facebook, secondo il quale per quanto riguarda i contenuti, quali foto e video, coperti da diritti di proprietà intellettuale (diritti di PI), la pubblicazione su Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti.
L’utente cede a Facebook solo una licenza non esclusiva per l’utilizzo dei contenuti coperti da diritti di PI pubblicati su Facebook o su altri network che hanno accordi con Facebook, valida finché il contenuto è presente su tali social network. L’uso libero dei contenuti pubblicati dagli utenti riguarda esclusivamente le informazioni, non i contenuti coperti da diritti di PI, rispetto ai quali l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook.
Ciò significa che è permesso a chiunque accedere ai contenuti coperti da diritti di PI e a condividerli su Facebook o sugli altri social network connessi a Facebook, ma non è consentito riprodurre e diffondere altrove tali contenuti senza il consenso del titolare dei diritti.
La sentenza rileva inoltre che la pubblicazione di una fotografia su un profilo in un social network non dimostra di per sé la titolarità dei diritti di PI su quel contenuto ma può costituire una presunzione di titolarità in mancanza di prove al contrario (come ad esempio, nel caso di una fotografia, l’indicazione sulla foto stessa del nome di una terza persona quale autore).
In presenza di tale presunzione c’è una inversione dell’onere della prova, per cui la titolarità dei diritti si presume in capo a chi ha pubblicato il contenuto, e affinché la riproduzione non venga considerata abusiva spetta a chi ha riprodotto il contenuto dimostrare che l’uso si è basato su un file non coperto da diritti di PI.
Nel caso in questione, alcuni testimoni avevano confermato che il minore aveva scattato le foto e le aveva pubblicate sul proprio profilo Facebook.
Inoltre il terzo che aveva fornito le immagini al quotidiano non aveva negato né di aver prelevato le immagini dal profilo Facebook del minore, né di sapere che il minore ne fosse l’autore.
Infine, il responsabile del quotidiano non aveva dimostrato di aver effettuato alcun controllo per appurare chi fosse il titolare dei diritti sulle fotografie.
Pertanto il Tribunale di Roma ha stabilito che le fotografie erano state pubblicate in violazione della LDA, e condannato in solido il responsabile del quotidiano e il fornitore delle foto a risarcire i danni patrimoniali e morali ai genitori del minore.
[:en]
The Rome District Court holds liable for copyright infringement a newspaper that published photos taken from a Facebook profile without the author’s consent.
Does a photograph continue to be covered by copyrights after it has been published on Facebook?
The Rome District Court answered this question in decision No. 12076, registered on 1 June 2015, in a dispute concerning the reproduction without the author’s consent of photographs published on a Facebook profile.
Facts in the case
An Italian daily newspaper had published a series of articles on young disco dancers illustrated with photographs obtained from a third party. An underage youth had recognised three of the photographs as pictures he had taken and published on his Facebook profile.
The youth’s parents brought proceedings before the Rome District Court (hereinafter the Court), claiming that their son’s photographs were eligible for protection under Article 2 of Law No 633/41 (Italian copyright law), and that the newspaper’s editor in chief, along with the third party who had supplied the photographs, were liable for copyright infringement and damages.
The editor in chief claimed, in essence, that there was no proof that the youth was the author of the photograph, that publication of photos on Facebook automatically entails the transfer to Facebook of economic rights, and that the third party who had supplied the photographs to the newspaper had not disclosed the source or the author of the photos.
The decision
The Court found that according to Italian law and case law the images at issue qualified as “simple” photographs, as they were documentary photos lacking creative character; therefore they qualified for protection not under Article 2 but under Article 87 of Italian copyright law, which grants a more limited protection to neighbouring rights.
Next, the Court examined Article 2 of Facebooks’ Terms, finding that as far as content covered by intellectual property rights (IP content) is concerned, posting on Facebook does not imply a wholesale transfer of rights.
Under such terms, the user grants Facebook a non-exclusive, transferable license for use of IP content, including photos and videos, on Facebook or networks connected with Facebook.
The license is valid as long as the IP content stays on those networks. Free use of content published by users applies to information only, not to IP content.
This means, in practice, that anyone can access and share IP content on Facebook and other connected networks, but reproduction and circulation of such content elsewhere without the right holder’s consent is not permitted.
The Court found that the publication of a photograph on a social network does not per se prove ownership of IP rights, but can give rise to a presumption of ownership in the absence of any proof of the contrary (such as, in the case of a photograph, an indication on the photo of a third person’s name as author).
Such a presumption reverses the burden of proof, therefore the party publishing the content is deemed to be the right holder and it is up to the party reproducing such content to prove that use was based on a file not covered by IP rights.
In the case at issue, witnesses had testified that the youth had taken the photos and published them on his Facebook profile.
Moreover, the third party who had provided the pictures did not deny taking the images from the youth’s Facebook profile or knowing that the youth was the author.
Lastly, the newspaper’s editor in chief did not show that any effort had been made to ascertain who the author of the photographs was.
The Court held the editor in chief and the provider of the photographs liable for copyright infringement under Italian copyright law, and ordered both to pay moral and material damages in favour of the youth’s parents.
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