{"id":1546,"date":"2015-05-18T14:52:17","date_gmt":"2015-05-18T14:52:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sib.it\/?p=1546"},"modified":"2026-03-09T13:37:24","modified_gmt":"2026-03-09T13:37:24","slug":"brevetto-unitario-le-sentenze-della-cgue-sui-ricorsi-spagnoli-analizzate-per-argomento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sib.arvis.dev\/en\/flash-news\/brevetto-unitario-le-sentenze-della-cgue-sui-ricorsi-spagnoli-analizzate-per-argomento\/","title":{"rendered":"Brevetto unitario: le sentenze della CGUE sui ricorsi spagnoli analizzate per argomento"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">BREVETTO UNITARIO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due ricorsi tramite i quali la Spagna ha cercato di dimostrare che i due regolamenti riguardanti il brevetto unitario sono almeno in parte incompatibili con le norme dell\u2019Unione Europea erano fondati su tredici motivi, tutti respinti dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea nelle sentenze del 5 maggio 2015. Esaminiamo, per ciascun motivo di ricorso, gli argomenti addotti dalla Spagna e il giudizio della corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong> Il contesto<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un brevetto unico valido in tutta l\u2019Unione Europea (UE) che al contrario del brevetto europeo non richieda convalide nazionali \u2013 le quali spesso comportano traduzioni nelle lingue nazionali \u2013 e non ricada sotto la giurisdizione dei tribunali nazionali di ciascuno stato: si tratta di un\u2019idea molto vecchia, che \u00e8 stata oggetto di diverse proposte. Dopo oltre 30 anni di discussioni, il brevetto UE non sembrava ormai avere pi\u00f9 speranze di diventare realt\u00e0 a causa della mancanza del consenso unanime di tutti gli stati membri richiesta dalla normativa UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia il 10 marzo 2011 il Consiglio dell\u2019Unione Europea (il Consiglio) autorizz\u00f2 una \u201ccooperazione rafforzata\u201d fra 25 dei 27 paesi membri dell\u2019UE finalizzata all\u2019adozione di un piano per un brevetto valido in tutti quei 25 paesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Italia e la Spagna rifiutarono di unirsi al gruppo essenzialmente perch\u00e9 il regime linguistico previsto avrebbe penalizzato i paesi che non utilizzano l\u2019inglese, il francese e il tedesco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La procedura di cooperazione rafforzata permette di approvare a maggioranza norme UE la cui approvazione normalmente richiederebbe l\u2019unanimit\u00e0. Dunque rinunciando all\u2019inclusione di tutti i paesi UE, il brevetto \u2013 battezzato \u201cunitario\u201d nonostante non copra tutti i paesi UE \u2013 inizi\u00f2 infine a prendere forma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong> Il ricorso di Italia e Spagna contro la cooperazione rafforzata<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Italia e la Spagna presentarono congiuntamente un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea (CGUE) contro la decisione con la quale il Consiglio aveva autorizzato la procedura di cooperazione rafforzata.<\/p>\n<p>Il 16 aprile 2013 la CGUE respinse il ricorso e tutte le sue motivazioni con la sentenza nei procedimenti riuniti C-274\/11 e C-295\/11.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\"> I ricorsi della Spagna contro i due regolamenti<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre il ricorso italo-spagnolo era ancora pendente, la Spagna propose due ulteriori ricorsi contro i due regolamenti, riguardanti rispettivamente l\u2019istituzione del brevetto unitario e il suo regime linguistico, che nel frattempo erano stati approvati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I due ricorsi spagnoli, fondati su un totale di tredici motivi, miravano a dimostrare che entrambi i regolamenti erano almeno parzialmente incompatibili con i principi fondanti dell\u2019UE. Con le due sentenze del 5 maggio 2015 nelle cause <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=164092&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=155595\" target=\"_blank\">C-146\/13<\/a> e <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=164093&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=155669\" target=\"_blank\">C-147\/13<\/a>, la CGUE ha respinto tutte le motivazioni ed entrambi i ricorsi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per confutare molti degli argomenti della ricorrente, la CGUE sostiene essenzialmente che I) sono gli stati membri UE \u2013 non l\u2019UE in quanto tale \u2013 che agiscono per dare vita al brevetto unitario in quanto aderenti al meccanismo della cooperazione rafforzata da un lato, e dall\u2019altro in quanto membri della Convenzione sul Brevetto Europeo, e che II) tale modo di procedere \u00e8 compatibile con le norme UE e trova fondamento nella Convenzione sul Brevetto Europeo e nelle stesse norme UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione \u00e8 stata commentata da alcune fonti nel senso che la CGUE avrebbe in tal modo sostanzialmente evitato di affrontare la questione dell\u2019effettiva compatibilit\u00e0 dei due regolamenti con le leggi UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel seguito, vediamo nel dettaglio gli argomenti di ciascun motivo di ricorso accompagnati da una sintesi del giudizio della corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\"> Causa C-146\/13<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso \u00e8 finalizzato ad ottenere l\u2019annullamento del <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?qid=1431694740174&amp;uri=CELEX:32012R1260\" target=\"_blank\">regolamento (UE) n. 1257\/2012<\/a> relativo all\u2019attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell\u2019<strong>istituzione di una tutela brevettuale unitaria<\/strong> (il regolamento).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Spagna chiede alla CGUE di dichiarare giuridicamente inesistente il regolamento impugnato, o in subordine di annullarlo integralmente, o in subordine di dichiarare nulli i paragrafi 1 e 2 dell\u2019articolo articolo 9, il paragrafo 2 dell\u2019articolo 18 e tutti i riferimenti contenuti nel regolamento impugnato relativi a un tribunale unificato dei brevetti quale regime giurisdizionale del brevetto unitario e fonte del diritto di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso \u00e8 fondato su sette motivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 1. Violazione dei valori dello stato di diritto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento viola i valori dello stato di diritto richiamati dall\u2019articolo 2 del <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12012M\/TXT&amp;from=EN\" target=\"_blank\">Trattato sull\u2019Unione Europea<\/a> (TUE), perch\u00e9 prevede una tutela basata sul brevetto europeo, sebbene la procedura di concessione del brevetto europeo non sia soggetta a un controllo giurisdizionale che garantisca la corretta e uniforme applicazione del diritto dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre non \u00e8 accettabile che il regolamento \u201cincorpori\u201d nell\u2019ordinamento giuridico dell\u2019UE atti promananti da un organismo internazionale che non \u00e8 soggetto al rispetto dei principi costituzionali dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell\u2019articolo 142 della <a href=\"http:\/\/www.epo.org\/law-practice\/legal-texts\/html\/epc\/2013\/e\/ma1.html\" target=\"_blank\">Convenzione sul Brevetto Europeo<\/a> (CBE, che \u00e8 un accordo internazionale, non una legge dell\u2019UE). Gli stati aderenti a tale accordo possono convenire che i brevetti europei rilasciati per tali stati abbiano un carattere unitario in tutti i loro territori, e prevedere che i brevetti europei siano concessi soltanto congiuntamente per tutti questi stati. Il regolamento si limita a creare le condizioni giuridiche che permettano di conferire un carattere unitario al brevetto europeo nel territorio degli stati aderenti al brevetto unitario. La CGUE sottolinea che la protezione unitaria ha \u201cnatura meramente accessoria\u201d e viene attribuita ai brevetti europei dopo la concessione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto il regolamento non fissa le condizioni di concessione dei brevetti europei &#8211; che sono disciplinate dalla CBE e non dal diritto UE \u2013 e non \u201cincorpora\u201d il procedimento di concessione dei brevetti europei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 2. Mancanza di base giuridica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento va considerato giuridicamente inesistente poich\u00e9 la sua adozione \u00e8 fondata sull\u2019articolo 118 del <a href=\"http:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:12012E\/TXT&amp;from=EN\" target=\"_blank\">Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione Europea<\/a> (TFUE) il quale stabilisce al comma 1 che \u201cil Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale nell&#8217;UE e per l&#8217;istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di UE\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia il regolamento si presenta come un accordo particolare ai sensi dell\u2019articolo 142 della CBE, in attuazione di una cooperazione rafforzata. Quindi non \u00e8 stata adottata alcuna misura per la creazione di titoli di propriet\u00e0 intellettuale europei con validit\u00e0 uniforme nell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>La CGUE osserva che nella propria sentenza in merito ai precedenti ricorsi riguardanti il brevetto unitario (C-274\/11 e C-295\/11 vedi notizia), era gi\u00e0 stato accertato che poich\u00e9 i poteri conferiti dall\u2019articolo 118 vengono esercitati nell\u2019ambito di una cooperazione rafforzata, il principio secondo il quale la protezione citata nel comma 1 dell\u2019articolo 118 TFUE \u00e8 \u201cuniforme\u201d non deve essere riferita a tutta l\u2019UE ma soltanto agli stati partecipanti alla cooperazione rafforzata, nei quali il brevetto unitario godr\u00e0 effettivamente di una protezione uniforme. Pertanto il comma 1 dell\u2019articolo 118 TFUE costituisce la base giuridica appropriata per l\u2019adozione del regolamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 3. Sviamento di potere<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento non introduce alcun regime giuridico idoneo a garantire una tutela uniforme dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale nell\u2019UE, di conseguenza la sua creazione d\u00e0 luogo a uno sviamento di potere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>In base alla giurisprudenza, un atto \u00e8 viziato da sviamento di potere solo se risulta essere stato adottato per fini diversi da quelli per i quali il potere \u00e8 stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dal TFUE. Tuttavia la Spagna non ha fornito alcun elemento per dimostrare che una di queste due fattispecie si sia verificata nel caso in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019argomento \u00e8 quindi infondato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 4. Attribuzione di poteri agli stati membri partecipanti contraria all\u2019articolo 291 TFUE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento attribuisce agli stati membri partecipanti la competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo dei brevetti e a definire la loro quota di distribuzione. La Spagna sostiene che l\u2019attribuzione di tale competenza agli stati membri costituisce una violazione dell\u2018articolo 291 TFUE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>La CGUE osserva che la determinazione delle tasse di rinnovo e della loro quota di distribuzione avviene secondo le disposizioni della CBE e che pertanto gli stati partecipanti agiscono in quanto membri della CBE. L\u2019UE, sottolinea ancora la CGUE, non \u00e8 un membro della CBE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 5. Violazione dei principi della sentenza Meroni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>La Spagna afferma che l\u2019attribuzione della competenza a fissare tasse di rinnovo e loro distribuzione viola i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Meroni (9\/56) che ha ritenuto incompatibile con le norme UE la delega, da parte di un\u2019istituzione dell\u2019UE a un\u2019entit\u00e0 privata, di alcuni poteri discrezionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>Secondo la CGUE non \u00e8 l\u2019UE, ma sono i singoli stati membri ad attribuire all\u2019EPO il potere di fissare le tasse di rinnovo e la loro distribuzione, pertanto la dottrina Meroni non \u00e8 applicabile.<\/p>\n<p>6. Violazione dell\u2019autonomia e uniformit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico dell\u2019UE I<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi delle norme UE, il carattere essenziale dei poteri dell\u2019UE e delle sue istituzioni non pu\u00f2 essere modificato da alcun trattato internazionale. Tale principio \u00e8 stato violato dall\u2019Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (Accordo TUB) che non fa parte del sistema giuridico dell\u2019UE e che non prevede garanzie per la preservazione del diritto dell\u2019UE.<\/p>\n<p>Dall\u2019entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l\u2019UE dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali che possano incidere su norme comuni. Pertanto gli stati membri non sono competenti a sottoscrivere l\u2019Accordo TUB.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, il regolamento stabilisce che la sua entrata in vigore pu\u00f2 avvenire soltanto dopo l\u2019entrata in vigore dell\u2019Accordo TUB, che avr\u00e0 luogo soltanto se esso sar\u00e0 ratificato da 13 stati. Ne consegue che l\u2019effettivit\u00e0 della competenza esercitata dall\u2019UE mediante il regolamento dipende dalla volont\u00e0 degli Stati membri firmatari dell\u2019Accordo TUB.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>La CGUE non \u00e8 competente a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 n\u00e9 dell\u2019Accordo TUB (in quanto accordo internazionale stipulato da stati membri), n\u00e9 della sua ratifica da parte degli stati membri (in quanto misure adottate da autorit\u00e0 nazionali).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza sottolinea inoltre che il regolamento aveva fissato come data di entrata in vigore il 1 gennaio 2014 o la data di entrata in vigore dell\u2019Accordo TUB, se questa data fosse stata posteriore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Comunque, secondo la CGUE, un regolamento pu\u00f2 disporre che la sua data di entrata in vigore dipenda dall\u2019adozione degli stati membri di misure legislative o amministrative volte ad assicurare l\u2019applicazione del regolamento stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong> 7. Violazione dell\u2019autonomia e uniformit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico dell\u2019UE II<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi del paragrafo 2, articolo 18 del regolamento, se uno stato membro non ratifica l\u2019Accordo TUB il regolamento non sar\u00e0 applicabile a quello stato, in violazione del principio di autonomia dell\u2019ordinamento giuridico dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>Questo argomento viene respinto in quanto infondato, dal momento che il regolamento ammette deroghe unicamente all\u2019articolo 3 commi 1 e 2 e all\u2019articolo 4 comma 1, con l\u2019esclusione di ogni altra norma del regolamento stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong> Causa C-147\/13<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso \u00e8 volto ad ottenere l\u2019annullamento del regolamento (UE) n. 1260\/2012 relativo all\u2019attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell\u2019istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, o in subordine l\u2019annullamento gli articoli da 4 a 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso \u00e8 fondato su cinque motivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\"> 1. Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento viola il principio di non discriminazione sancito all\u2019articolo 2 TUE, in quanto ha istituito un regime linguistico che prevede il rilascio di brevetti soltanto nelle tre lingue ufficiali dell\u2019EPO (inglese, francese e tedesco). La conseguenza \u00e8 una disparit\u00e0 di trattamento dei cittadini e degli imprenditori dell\u2019UE che non comprendono testi in inglese, francese e tedesco. La mancata garanzia di accesso alle traduzioni dei documenti che conferiscono diritti nell\u2019UE viola il principio della certezza del diritto, non rispetta il principio di proporzionalit\u00e0 e non \u00e8 giustificata dall\u2019interesse pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la Spagna, l\u2019introduzione di un\u2019eccezione al principio dell\u2019uguaglianza tra le lingue ufficiali dell\u2019UE \u00e8 inaccettabile poich\u00e9 giustificata da criteri puramente economici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>In via preliminare, la CGUE fa notare che secondo la giurisprudenza, l\u2019ordinamento UE non prevede che ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell\u2019UE debba essere redatto in ogni caso nella sua lingua.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 innegabile che il regolamento preveda un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell\u2019UE, ma occorre tenere conto della finalit\u00e0 di facilitare l\u2019accesso alla tutela brevettuale laddove l\u2019ottenimento di un brevetto europeo \u00e8 complicato e costoso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A parere della CGUE, non vi \u00e8 dubbio che le modalit\u00e0 del sistema di tutela del brevetto europeo \u201cproducano effetti negativi sulla capacit\u00e0 di innovazione e di competitivit\u00e0 delle imprese dell\u2019UE, in particolare delle piccole e medie imprese\u201d, mentre il regime linguistico istituito dal regolamento \u00e8 invece idoneo a rendere \u201cpi\u00f9 facile, meno costoso e giuridicamente pi\u00f9 sicuro\u201d l\u2019accesso al brevetto unitario e al sistema brevettuale in generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre mantenere un equilibrio fra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettivit\u00e0, e mentre l\u2019UE attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo, i costi elevati relativi alla concessione di un brevetto europeo costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltretutto, sono previsti meccanismi che assicurino un equilibrio fra l\u2019interesse di chi richiede un brevetto unitario e l\u2019interesse degli altri operatori economici: un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione entro un determinato massimale per taluni richiedenti e un periodo transitorio di massimo 12 anni durante il quale ogni richiesta di effetto unitario deve essere accompagnata o da una traduzione integrale del fascicolo in inglese (o in un\u2019altra lingua ufficiale dell\u2019UE, se la lingua del procedimento \u00e8 l\u2019inglese).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGUE conclude che il regolamento preserva il necessario equilibrio fra gli interessi in gioco e che tanto il trattamento differenziato fra le lingue dell\u2019UE che il regime linguistico del regolamento sono adeguati e proporzionati al legittimo obiettivo perseguito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong> 2. Violazione dei principi della sentenza Meroni<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>La Spagna sostiene che il regolamento delega all\u2019EPO la gestione del regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione e la pubblicazione delle traduzioni nell\u2019ambito del regime transitorio. L\u2019EPO non \u00e8 soggetto a controllo giurisdizionale, e l\u2019amministrazione del regime di compensazione costituisce un compito discrezionale. Il Consiglio ha quindi violato il principio, sancito dalla cosiddetta sentenza Meroni della CGUE (9\/56), secondo il quale possono essere delegati soltanto poteri di esecuzione nettamente circoscritti, per i quali non sussista alcun margine di discrezionalit\u00e0 ed il cui esercizio sia soggetto a un controllo rigoroso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>Le norme in questione prevedono che gli stati membri partecipanti conferiscano all\u2019EPO i compiti sopra descritti. Ne consegue che il Consiglio non ha delegato all\u2019EPO poteri di esecuzione, e che i principi della sentenza Meroni sono dunque inapplicabili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff6600;\"><strong> 3. Mancanza di base giuridica dell\u2019articolo 4 del regolamento<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Secondo l\u2019articolo 118, comma 2 TFUE \u201cIl Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all&#8217;unanimit\u00e0 previa consultazione del Parlamento europeo.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 4 del regolamento \u201cTraduzione in caso di controversia\u201d non pu\u00f2 avere come base giuridica l\u2019articolo 118, comma 2 TFUE perch\u00e9 non riguarda il regime linguistico ma piuttosto delle garanzie procedurali nel quadro di un procedimento giurisdizionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>L\u2019articolo 4 del regolamento ricade direttamente nell\u2019ambito del regime linguistico del brevetto unitario, in quanto definisce le norme speciali che disciplinano la traduzione nel contesto specifico di una controversia. Infatti, dato che il regime linguistico \u00e8 definito dall\u2019insieme delle disposizioni del regolamento impugnato, e pi\u00f9 precisamente da quelle contenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni differenti, l\u2019articolo 4 del medesimo regolamento non potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\"> 4. Violazione del principio di certezza del diritto<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>Il regolamento viola il principio di certezza del diritto in quanto:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a. limita le possibilit\u00e0 per gli operatori economici di accedere alle informazioni, dato che il fascicolo del brevetto unitario sar\u00e0 pubblicato soltanto nella lingua del procedimento (e la norma sulla traduzione in caso di controversia non costituisce un rimedio sufficiente);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b. non indica le modalit\u00e0, in particolare linguistiche, della concessione del brevetto unitario;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c. non fornisce dettagli circa il regime di compensazione (massimale dei costi e determinazione dell\u2019importo);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d. soltanto la versione linguistica in cui il brevetto \u00e8 stato rilasciato produce effetti giuridici ma non la sua traduzione, che ai sensi dell\u2019articolo 4 deve essere prodotta in caso di controversia, n\u00e9 \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di violazione in buona fede;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e. non esiste garanzia che un sistema adeguato di traduzione automatica sar\u00e0 sviluppato prima della fine del periodo di transizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>a. l\u2019argomento secondo il quale il regolamento limita l\u2019accesso degli operatori economici alle informazioni \u00e8 stato gi\u00e0 respinto nell\u2019ambito del primo motivo;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b. il regolamento indica che le modalit\u00e0 per la concessione del brevetto unitario sono quelle della CBE;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c. compete agli stati membri UE, quali stati contraenti della CBE, decidere sui dettagli del regime di compensazione tramite il comitato ristretto;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d. il fatto che a produrre effetti giuridici sia unicamente versione originale del brevetto europeo permette agli operatori interessati di conoscere con certezza la lingua facente fede ai fini di valutare la portata della tutela conferita dal brevetto stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019assenza di indicazioni delle conseguenze concrete per l\u2019ipotesi in cui un presunto contraffattore abbia agito in buona fede consente al giudice competente di valutare secondo le circostanze del singolo caso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e. la mancanza di una garanzia dello sviluppo di un sistema adeguato di traduzione automatica entro fine di un periodo transitorio non \u00e8 sufficiente a giustificare l\u2019annullamento del regolamento impugnato per violazione del principio della certezza del diritto, in quanto non \u00e8 possibile avere una garanzia di questo tipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CGUE esclude dunque che sia constatabile alcuna violazione del principio di certezza del diritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\"> 5. Violazione del principio di autonomia del diritto dell\u2019UE<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Argomenti<\/em><\/p>\n<p>L\u2019articolo 7 del regolamento \u00e8 contrario al principio di autonomia del diritto dell\u2019UE in quanto stabilisce che la data di entrata in vigore del regolamento stesso \u00e8 il 1\u00b0 gennaio 2014, ma che tale data sar\u00e0 posticipata in caso di mancata entrata in vigore dell\u2019Accordo TUB.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque alle parti contraenti dell\u2019accordo TUB viene di fatto attribuito il potere di stabilire la data di applicabilit\u00e0 di una norma dell\u2019UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> Giudizio della corte<\/em><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 288 TFUE, l\u2019entrata in vigore di un regolamento non dipende da alcuna misura di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento lasci agli stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinch\u00e9 le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate.<\/p>\n<p>Nel caso di specie il legislatore UE ha lasciato agli stati membri il compito di adottare varie misure nel quAdro giuridico stabilito dalla CBE e di procedere all\u2019istituzione del tribunale unificato dei brevetti, essenziale per garantire il corretto funzionamento del brevetto unitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BREVETTO UNITARIO I due ricorsi tramite i quali la Spagna ha cercato di dimostrare che i due regolamenti riguardanti il brevetto unitario sono almeno in parte incompatibili con le norme dell\u2019Unione Europea erano fondati su tredici motivi, tutti respinti dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea nelle sentenze del 5 maggio 2015. 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