Posted by Laura Ercoli on Febbraio 13, 2019

[:it]Registrabile il marchio figurativo “Chiara Ferragni”: non è confondibile con “Chiara”[:en]“Chiara Ferragni” trademark is registrable: no confusion with “Chiara”[:]

[:it]Il marchio figurativo UE “CHIARA FERRAGNI” con occhio stilizzato non è confondibile con il marchio verbale anteriore “CHIARA” del Benelux: il Tribunale UE annulla la decisione dell’EUIPO che aveva rifiutato la registrazione alla fashion blogger.

E’ registrabile dall’EUIPO il marchio figurativo costituito da un occhio azzurro con lunghe ciglia nere e dal nome “CHIARA FERRAGNI” .

Lo ha stabilito il Tribunale UE con la sentenza nel procedimento T-647/17 dell’8 febbraio 2019 il Tribunale UE che ha dato ragione alla società Serendipity S.r.l., di cui Chiara Ferragni è socia.

Nel 2015 la Serendipity aveva depositato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la domanda di marchio per il segno figurativo qui sotto riportato per abbigliamento, borse e altri articoli di moda. Si era opposta alla registrazione una società olandese titolare di una registrazione nel Benelux riguardante il marchio verbale “CHIARA” per prodotti identici o simili.

L’opposizione era stata sostanzialmente accolta dalla Divisione di Opposizione nell’ottobre 2016 e confermata dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO nel luglio 2017.

marchio figurativo Chiara Ferragni

La Serendipity aveva presentato appello al Tribunale UE lamentando una errata valutazione sia della somiglianza fra i due marchi che del rischio di confusione da parte del pubblico.

La sentenza del Tribunale UE

La sentenza ha accolto il ricorso della Serendipity, annullando la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Il tribunale ha concluso che nonostante l’identità o somiglianza tra i prodotti coperti dal marchio anteriore e dal marchio figurativo richiesto, le differenze, in particolare sotto il profilo visivo, fra i due segni sono sufficienti ad escludere un rischio di confusione.

Secondo il tribunale, la commissione ha errato nel ravvisare un grado medio di somiglianza visiva fra i due marchi. In particolare, il fatto che nel marchio richiesto  nome “CHIARA” sia posto prima dell’altro elemento denominativo “FERRAGNI” non può, a parere del tribunale, rimettere in discussione una tutt’al più debole somiglianza visiva, tenuto conto anche dell’elemento figurativo “occhio azzurro con lunghe ciglia nere”, che risulterebbe per il pubblico almeno tanto distintivo quanto gli elementi verbali.

Inoltre, nemmeno una somiglianza concettuale fra i due marchi è ravvisabile semplicemente perché essi contengono lo stesso nome: infatti il marchio richiesto identifica, con nome e cognome, una determinata persona, mentre il marchio anteriore si riferisce soltanto ad un nome senza individuare una persona specifica. La commissione di ricorso ha dunque avuto torto a ritenere che il confronto tra i marchi dovesse essere considerato “neutrale” dal punto di vista concettuale.

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Se hai bisogno di registrare un marchio e non sai come fare, contattaci senza impegno per saperne di più.[:en]Figurative EU trademark “CHIARA FERRAGNI” with a stylised eye is not likely to be confused with earlier Benelux word trademark “CHIARA”: the General Court has annulled the EUIPO’s ruling that denied registration for fashion blogger’s sign.

The figurative trademark consisting of a blue eye with long black lashes with the addition of the name “CHIARA FERRAGNI” can be granted registration by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

In its decision in case T-647/17 (available in Italian and French) of 8 February 2019, the General Court of the European Union ruled in favour of company Serendipity S.r.l., in which Chiara Ferragni is a partner.marchio figurativo Chiara Ferragni

In 2015 Serendipity filed with the EUIPO an application for registration of the figurative sign reproduced here for clothing, handbags and other fashion items. A Netherlands company, holding a registration in Benelux for the word mark “CHIARA” that covers similar or identical goods, filed an opposition against the application.

The opposition had was largely upheld by the Opposition Division in October 2016 and confirmed by the EUIPO’s Board of Appeal (BoA) in July 2017.

Serendipity had appealed to the General Court claiming errors in the assessment both of the similarity between the two marks and of the likelihood of confusion on the part of the public.

The General Court’s decision

The General Court ruled in favour of Serendipity, annulling the decision of the BoA. The court concluded that in spite of the similarity or identity between the goods covered by the earlier mark and the figurative mark for which registration was sought, the differences between the two signs, in particular from the visual point of view, were sufficient to rule out a likelihood of confusion.

According to the decision, the board erred in finding a medium degree of visual similarity between the two marks. In particular, the fact that in the trademark applied for the name “CHIARA” comes before the other name “FERRAGNI” cannot, in the General Court’s view, raise doubts on a visual similarity that is at best only weak, considering also the figurative element “blue eye with long black lashes” which the public would consider at least as distinctive as the verbal elements.

Moreover, the court denied that a finding of conceptual similarity between two marks can be based merely on the presence of the same name in both of them: the mark applied for identifies, by name and surname, a specific person, while the earlier mark refers only to a first name that does not idntify a specific person. The BoA therefore erred in finding that the comparison between the marks was to be considered “neutral” from the conceptual viewpoint.[:]

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