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Proteggere i diritti sulle opere originali
Le opere originali a carattere creativo sono protette dal diritto d’autore. Sono escluse quelle di carattere tecnico tutelate da norme specifiche sui brevetti, modelli, novità vegetali ecc. come pure i segni
aventi solo funzione distintiva e tutelati dalle norme sui marchi.
Il diritto d’autore tutela una larga tipologia di opere e prestazioni di carattere intellettuale. In primo luogo le opere a contenuto artistico, quali le opere letterarie, teatrali, musicali, i film, le opere dell’arte figurativa; quindi gli scritti a contenuto scientifico e didattico, le opere dell’architettura, le opere radiofoniche e televisive, le fotografie, le prestazioni degli interpreti, le traduzioni, le compilazioni e raccolte di dati non banali, il software ecc.
Il diritto d’autore sorge a favore dell’autore con la creazione dell’opera e non richiede una specifica registrazione. Tuttavia la vastità del settore, le differenze tra le tipologie di protezione relativa alle varie forme di produzione intellettuale, i problemi concernenti la prova della creazione o la prova della violazione da parte di terzi, rendono necessaria la gestione professionale e specialistica della tutela.
In Italia
Oltre alle leggi nazionali sul diritto d’autore e ai decreti emanati in applicazione di direttive dell’Unione Europea, le principali convenzioni internazionali in vigore sono le seguenti:
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
Convenzione universale per il diritto d’autore (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
Accordo GATT- TRIPs (Accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) del 15 Aprile 1994.
Il diritto d’autore dà diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il blocco in dogana di merci che violano il diritto d’autore.
In linea generale la durata del diritto d’autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell’autore, ma per determinati diritti tale durata può essere diversa. Una particolare procedura di registrazione, sia pure facoltativa, è prevista per il software.
Per ulteriori indicazioni su come proteggere il diritto d’autore, contattaci.
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Under Italian law, a wide range of intellectual works and efforts enjoy copyright protection, such as artistic, literary, theatrical and musical works, films and visual arts. Copyright also extends to scientific or didactic texts, architectural works, radio and television productions, photographs, the
work of interpreters, translations, minimally original music collections, software, etc.
Copyright exists in the author’s favour from the moment the work is created and does not require any specific registration to be valid and enforceable.
In addition to national copyright laws and to laws implementing European Union directives, Italy applies the following main international conventions:
The Berne Convention for the protection of literary and artistic works (the Paris text of July 24, 1971)
The Universal Copyright Convention (the Paris text of July 24, 1971)
the GATT-TRIPs Agreement (Agreements on trade related aspects of industrial property rights) of April 15, 1994.
The holder of copyrights may request the seizure at customs of goods infringing those rights.
Generally, copyrights in Italy last until 70 years after the death of the author/creator, but for certain rights, duration may vary. A special registration procedure, albeit completely optional, is provided for software.
Additional information is provided in this section’s FAQs.
For advice on how to protect copyrights, please contact us.
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