The Italian Patent and Trademark Office (IPTO) carries out no search as to prior marks. The IPTO checks whether registrability requirements are met and does not examine the novelty requirement. Descriptiveness, unlawfulness and deceptiveness are absolute grounds for refusal. Secondary meaning may be invoked to overcome some objections on absolute grounds.
[:it]Quanto costa registrare un marchio?
Costo registrazione in Italia
Le tasse per la registrazione di un marchio italiano in una classe di prodotti ammontano a circa 180 euro, cifra che NON COMPRENDE la nostra assistenza professionale.
Costi registrazione in tutta l'UE
Per registrare un marchio dell'Unione Europea, valido in tutti gli stati dell’Unione Europea, in una classe di prodotti, le tasse ammontano a circa 850 euro, sempre ESCLUSA la nostra assistenza professionale.
E’ da sottolineare che le registrazioni durano in genere 10 anni e sono rinnovabili, dunque rappresentano un investimento duraturo.
Per richiedere senza impegno un preventivo COMPRENSIVO DELLA NOSTRA ASSISTENZA per la registrazione di un marchio, contattaci.
[:]The certificate of registration is obtained 6 to 9 months after filing, if the application is not rejected or opposed. In any case protection runs as of the filing date (see Can the applicant for an Italian trademark enforce his rights before grant?).
[:it]La registrazione di un marchio ha valore territoriale. A seconda degli stati in cui si desidera ottenere la protezione del marchio, è possibile richiedere:
- una registrazione nazionale (ad es. marchio italiano), con effetti limitati allo stato in cui viene effettuata la registrazione
- una registrazione di marchio dell'Unione Europea con validità nei 27 paesi membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
- una domanda di marchio internazionale per i paesi che aderiscono all'Accordo / Protocollo di Madrid.
[:]It is possible to file oppositions against Italian trademark applications as well as against International registrations designating Italy. See our information section on Italian trademarks for further details on the procedure.
[:it]Con la registrazione si acquisisce il diritto all'uso esclusivo del marchio per i prodotti e/o servizi rivendicati. Non si potrà quindi impedire l'uso del marchio per prodotti e/o servizi diversi e non affini salvo casi particolari (marchio rinomato o addirittura notorio, vedi risposta alla FAQ "Un marchio rinomato è stato registrato solo per alcune classi di prodotti o servizi: posso registrare lo stesso marchio per le altre classi di prodotti o servizi?").
[:]Italian trademark applications may only be filed in Italian.
[:it]In Italia e in alcuni paesi esteri è prevista in particolari condizioni la tutela per marchi usati ma non registrati, i cosiddetti marchi di fatto.
Sicuramente è più difficile -anche sotto il profilo probatorio - difendere l’esclusiva di un marchio utilizzato da tempo ma mai registrato, la cui protezione è notevolmente più limitata rispetto a quella del marchio registrato: essa è circoscritta al territorio in cui il marchio è stato effettivamente usato e si perde ogni diritto con qualsiasi interruzione dell’uso.
Al contrario, per un marchio registrato l’uso è d’obbligo solo entro il quinto anno dalla registrazione. La registrazione del marchio è dunque sempre la strada consigliabile per mantenerne l’esclusiva, ed è evidentemente possibile richiederla e ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.
[:]An Italian trademark registration has a duration of 10 years running from the filing date. An indefinite number of renewals is possible for subsequent 10-year periods.
[:it]Spesso non è necessario arrivare in giudizio per difendere un marchio registrato risolvendo i problemi di violazione. Comunque, laddove si arrivi a una causa, non è necessario attendere la sentenza finale, che a volte richiede tempi lunghi, per far cessare l’attività in cui consiste la violazione del diritto di marchio. Infatti la legge prevede diversi strumenti per difendere il marchio registrato.
Ancor prima che inizi il giudizio, o durante lo svolgimento della causa, il titolare del marchio può chiedere, tramite la procedura d’urgenza:
- una inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l’uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto;
- il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa.
Entrambi i provvedimenti hanno l’effetto di interrompere immediatamente l’attività che costituisce violazione dei diritti di marchio (vedi anche sezione difesa dei diritti).
[:]An Italian trademark enjoys protection from the day the application is filed. The applicant for an Italian trademark has the right to prevent unauthorised third parties from using the mark, and to bring court actions or request and obtain interim injunctions for that purpose.
[:it]Distintività e novità sono i requisiti principali perché un marchio possa essere registrato. Il marchio non deve essere costituito dal nome generico del prodotto o servizio che contraddistingue, né da parole o espressioni descrittive dello stesso prodotto o servizio o delle sue caratteristiche. Il marchio non deve essere ingannevole. Sotto il profilo della novità, il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.
[:]The Italian legal system provides for injunctive relief which can be requested and applied expeditiously enabling trademark owners to protect their rights against infringers. Even before the infringement case is heard in court, the right holder may request the judge to grant an inhibitory order, i.e. an order to cease the allegedly infringing activity and/or to seize the allegedly infringing items.
[:it]La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi.
Quando si sceglie un nuovo marchio, non accertarsi se esso sia già di proprietà altrui è potenzialmente pericoloso per due motivi:
- la mancanza di novità può causare la nullità del marchio;
- si rischia di essere citati per danni dal titolare del marchio anteriore identico o simile.
Ci si può accertare se il marchio sia già di proprietà altrui con l’aiuto di un consulente in proprietà industriale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati/depositati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.
[:]The owner of a well-known trademark pursuant to Article 6 bis of the Paris Convention or of a trademark enjoying a reputation in Italy may prevent the use of a later identical or confusingly similar trademark even when use is made for dissimilar goods or services, if the use of the later mark without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the reputation of the earlier trademark.
[:it]In Italia non è obbligatorio indicare che il marchio è registrato o depositato. La funzione del simbolo ® è semplicemente quella di indicare al pubblico dei consumatori e ai concorrenti che il marchio è registrato. Ciò può essere necessario soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, fenomeno di cui sono stati vittime alcuni marchi utilizzati per prodotti innovativi di successo.
Ma se la legge non impone accanto al marchio l’indicazione di registrazione, la vieta espressamente nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato. Se si appone il segno ® accanto al marchio ancora in attesa di registrazione si può incorrere in sanzioni amministrative.
È invece possibile indicare, magari tramite un asterisco e una piccola nota, che il marchio è depositato e in attesa di registrazione. Alternativamente può essere utilizzato il simbolo ™ (trade mark).
[:]An unregistered trademark which is not known or is known only locally may still continue to be used locally in spite of subsequent registration by third parties. Local use does not affect novelty as far as subsequent trademark registration by a third party is concerned. Conversely, an unregistered mark used widely and known at national level enjoys exclusive rights which may be enforced pursuant to the provisions against unfair competition.
[:it]La legge italiana protegge a certe condizioni l'uso esclusivo di marchi che godono di rinomanza anche per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato. Tentare di utilizzare o registrare un marchio rinomato anche per prodotti o servizi non coperti dalla registrazione del marchio rinomato potrebbe dunque essere contro la legge. In assenza di rinomanza un marchio può essere usato e registrato per prodotti e servizi del tutto diversi.
[:]European Union trademark registration is granted through a single procedure and confers protection in all European Union member states (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden) as a whole and indivisibly. Registration is handled by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), and no actions before national industrial property offices are necessary.
[:it]Un marchio dell'Unione Europea (marchio UE) conferisce protezione unificata e indivisibile in tutti i paesi membri dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) attraverso un'unica procedura di registrazione, che avviene tramite l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e non necessita di formalità presso gli uffici nazionali
[:]The European Union trademark (EU trademark) system coexists with European national registration systems. This means that earlier national trademarks constitute earlier rights against an EU trademark and vice versa.
[:it]Il sistema del marchio dell'Unione Europea coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio dell'Unione Europea e viceversa.
[:]A European Union trademark application must include an indication of the trademark or specimen (representation) if it includes graphic elements or colours, the list of goods and/or services for which registration is sought and the nationality, name and address of the applicant.
[:it]Per presentare una domanda di marchio dell'Unione Europea occorre fornire l'indicazione del marchio o un esemplare se il marchio contiene elementi grafici o colori, i prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione, la nazionalità, il nome e i dati anagrafici del richiedente il marchio.
[:]A European Union trademark application must be filed directly with the EUIPO located in Alicante (Spain). No local presence is required.
[:it]Una ricerca di anteriorità è generalmente consigliabile per ciò che riguarda il deposito di marchi nazionali e dell'Unione Europea. Nel caso del marchio dell'Unione Europea (marchio UE) l'opportunità di una ricerca in tutti i paesi dell'Unione Europea deve essere valutata caso per caso, tenendo presenti alcune considerazioni di ordine generale:
in alternativa ci si può limitare, per i depositi nazionali dei paesi UE, a una ricerca di identità o quasi identità che ha un costo minore, oppure si può depositare la domanda senza sostenere la spesa di una ricerca in tutta l'Unione Europea e affrontare eventuali opposizioni e/o obiezioni da parte di titolari di diritti anteriori, se e quando dovessero verificarsi.
[:]Availability searches are always advisable when filing national and European Union trademark applications. However, in the case of the European Union trademark a thorough availability search would mean carrying out a search in each of the European Union's 27 states - and of course multiplying the search costs. Upon the applicant's request only, and for a fee, the EUIPO carries out a similarity search as to prior trademarks in the national registers of the Czech Republic, Denmark, Hungary, Romania and Slovakia. The prospective applicant could therefore limit an availability search to the remaining European Union member states. Alternatively, it is possible to restrict the search to identical or quasi-identical national trademarks in the European Union's member states, which has a lower cost, or it can be advisable to file the application saving the cost of an EU-wide search and deal with possible oppositions and /or objections by third parties if they occur.
[:it]Una domanda di marchio dell'Unione Europea (marchio UE) viene sottoposta a un esame sostanziale per verificare l'esistenza dei requisiti assoluti di registrabilità. La mancanza di liceità o distintività e la possibilità che il marchio risulti ingannevole sono impedimenti assoluti alla registrazione. La distintività acquisita attraverso un precedente uso prolungato del marchio può essere invocata per superare alcuni casi di impedimento assoluto.
[:]The examination performed on European Union trademark applications is a quasi-adversarial proceeding aiming to assess whether registrability requirements have been met. Lack of distinctiveness, unlawfulness and deceptiveness are absolute grounds for refusal. Secondary meaning may be invoked to overcome certain objections on absolute grounds. The EUIPO produces a search report listing earlier identical or similar EU trademark applications and registrations for identical and similar goods and services. No examination as to prior national and even EU trademarks is carried out by the EUIPO.
[:it]Attualmente la registrazione viene concessa dai 6 ai 9 mesi dopo la data di deposito, se non vi sono rilievi e/o constestazioni da parte di terzi.[:]
This depends on whether absolute grounds for refusal are found to exist and / or whether the application is opposed. If neither of these conditions occur, registration is granted after about 6-9 months from the date of the application.
[:it]L'esistenza di diritti anteriori non causa automaticamente il rigetto della domanda. Per il proprietario di un marchio anteriore (marchio italiano o comunque nazionale, marchio dell'Unione Europea o marchio internazionale) esteso a paesi dell'Unione Europea è comunque possibile presentare opposizione contro una domanda di marchio UE identico o simile, tale da risultare confondibile, così come per il titolare di un marchio notoriamente conosciuto nonché per il titolare di diritti non registrati, se previsti dalla legge dello stato membro, eccettuati i diritti che abbiano rilevanza meramente locale, per prodotti o servizi identici o affini. A determinate condizioni, i titolari di marchi che godono di rinomanza possono presentare opposizione anche contro una domanda di marchio UE depositata per prodotti o servizi non affini. Per i marchi anteriori registrati da più di 5 anni può essere richiesta la prova del relativo uso. Altri motivi di opposizione includono il deposito di una domanda di registrazione, senza consenso, da parte dell'agente o rappresentante dell'opponente e, a talune condizioni, il caso di marchi depositati in violazione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche.
[:]Oppositions can be lodged within three months following the publication of the EU trademark application. Therefore, earlier rights do not automatically cause the refusal of the European Union trademark application. The owners of identical or confusingly similar prior EU, national or International trademarks designating the European Union or one or more European Union member states, the owners of well-known marks pursuant to article 6 bis of the Paris Convention or of registered trademarks enjoying a reputation, and the owners of unregistered rights -if provided for by the law of the member state- having more than a local significance for identical or similar goods/services may file an opposition. The applicant for the opposed mark may request the opponent to prove use of the prior mark if registered for more than 5 years.
Other grounds for opposition include the filing of an application for registration, without consent, by the opponent's agent or representative and, under certain conditions, the case of trademarks filed in violation of designations of origin and geographical indications.[:it]Tutte le domande di marchio dell'Unione Europea (marchio UE) vengono pubblicate settimanalmente sul sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Noi offriamo un servizio di sorveglianza marchi gratuito, avvertendo i clienti titolari di marchi dell'Unione Europea o italiani di eventuali domande di marchio dell'Unione Europea in conflitto.
[:]All European Union trademark applications are published weekly on the website of the European Union Intellectual Property Office. More conveniently, our free trademark watch service warns clients owning Italian or European Union trademarks of any conflicting EU trademark applications.
[:it]La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio.
[:]L'uso in un solo paese dell'Unione Europea dovrebbe essere sufficiente per soddisfare l’esigenza dell'uso. La questione è ancora discussa anche se certamente l’utilizzo solo in alcuni paesi dovrà essere considerato sufficiente.
[:]An EU trademark registration has a duration of 10 years running from the filing date. An indefinite number of renewals is possible for subsequent 10-year periods.
[:it]No. Il marchio dell'Unione Europea (marchio UE) gode di protezione a partire dalla pubblicazione della registrazione. Alcuni diritti possono tuttavia essere fatti valere dopo la pubblicazione della domanda. I tribunali italiani hanno concesso misure cautelari anche in base a una domanda di marchio UE non ancora pubblicata.
[:]Any individual, organisation or company based in the European Union may apply for a .it or a .eu domain name. .it domain names only can be requested also by individuals, organisations or companies based in European Economic Area countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Republic of San Marino, Switzerland and Vatican City.
[:it]Con il termine “nome a dominio” si indica l’“indirizzo” che digitiamo, quasi sempre preceduto da “www.”, nella barra di navigazione del browser per collegarci ad un sito internet. La maggioranza dei nomi a dominio è costituita da una parola seguita da un punto e da un’estensione (ad esempio www.tuomarchio.it), cioè dalla stringa di caratteri corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto.
[:]No. Il nome a dominio indica solo l’indirizzo che viene digitato nella barra di navigazione del browser, il sito web indica l’insieme delle pagine accessibili tramite tale indirizzo.
[:]In order to be registrable in the .it register, domain names must meet the following requirements:
Registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio o denominazione sociale in tutti i registri di interesse significa assicurarsi una riconoscibilità in internet, quindi essere visibili in rete. Inoltre, la registrazione dei propri marchi e/o della propria denominazione sociale come nomi a dominio nei paesi in cui si opera o si intende operare rappresenta una ulteriore forma di tutela di grande importanza. Non assicurarsi la proprietà del nome a dominio corrispondente al marchio nei registri di interesse significa esporsi al pericolo che il proprio marchio o denominazione sociale siano utilizzati abusivamente da terzi su internet.
[:]In order to be registrable in the .eu register, domain names must meet the following requirements:
Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che permettono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio registrato abusivamente da terzi. Tali procedure, dette di riassegnazione, sono disponibili per i nomi a dominio .it e .eu nonché per la maggior parte dei nomi a dominio con estensione “generica” (ad esempio .com, .moda, .toys). L’applicazione della procedura di riassegnazione comporta in genere tempi e costi assai inferiori rispetto alle normali procedure giudiziarie, che comunque non sono precluse dal ricorso alla procedura di riassegnazione.
[:]Per registrare un nome a dominio è necessario inoltrare una richiesta al registro competente. Il registro analizza la richiesta e in assenza di imprevisti la formalizza.
[:]Può registrare un nome a dominio qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia. I nomi a dominio .it possono essere registrati anche qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.
[:]Alternative Dispute Resolution (ADR) procedures are available both for .it and .eu domain names. Under Italian law, the application of an ADR procedure does not prevent any party involved from resorting to ordinary judicial proceedings.
[:it]La registrazione di un nome a dominio .it oppure .eu dura un anno, rinnovabile alla scadenza.
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