Approfondimenti / [:it]Faq[:en]Faqs[:]

FAQ - [:en]Patents[:it]Brevetto[:]

[:en]What kind of examination does the Italian Patent and Trademark Office carry out for patent or utility model applications?[:it]Quanto costa un brevetto?[:]

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The Italian Patent and Trademark Office classifies the invention upon grant according to the International Patent Classification system and checks upon the fulfilment of formal requirements: the application's title (which must correspond to the actual invention), the invention's lawfulness according to the Italian Industrial Property Code and the fulfilment of the novelty and inventive step requirements.

Prior art searches are carried out for first Italian patent applications, that is applications not claiming a priority right. Searches are performed by the European Patent Office pursuant to an agreement with the Italian Patent and Trademark Office. Search results are provided in the form of a “standard” Extended European Search Report including an opinion on patentability in English.

Where the Italian application becomes the basis for a European patent or International patent application (PCT) designating the European Patent Office as International Search Authority, the search fee will be reimbursed by the European Patent Office to the applicant directly (and therefore not to the Italian Patent and Trademark Office), if the substantial identity of claims is recognised between the Italian priority application - which has already undergone the search - and the European or International application. No search is performed for Italian utility model applications.

[:it]

Il costo di un brevetto dipende dal tipo di invenzione e dal tipo di estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere.

Il costo per la presentazione in Italia di una domanda di brevetto italiano o per modello di utilità  dipende essenzialmente dalla complessità della materia.

Per un’impresa, la brevettazione rappresenta una fase del programma di ricerca di una soluzione tecnica innovativa, che comprende il lavoro di progettazione, sviluppo, produzione e promozione commerciale della stessa.

Nell’ambito di tale processo, i costi di brevettazione generalmente sono una percentuale minima della spesa complessiva, anche nel caso in cui si decida di depositare domande di brevetto in molti paesi esteri.

Comunque, è certamente importante ottimizzare i costi di brevettazione: scegliere la forma di tutela adatta, valutare accuratamente quale estensione territoriale sia più conveniente e limitare i rischi di insuccesso, ove opportuno, tramite preventive ricerche di anteriorità o ricerche brevettuali esplorative.

Per richiedere senza impegno un preventivo, non esitare a contattarci.

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[:en]Does a European patent application entitle the applicant to provisional protection in Italy?[:it]Le idee sono brevettabili?[:]

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A European patent application, or an International patent application designating the European patent, automatically designates all European Patent Convention contracting states including Italy, and is therefore eligible for provisional protection in Italy (see Can the applicant enforce his rights before grant?) provided that an Italian translation of the claims is filed with the Italian Patent and Trademark Office.

[:it]

Le idee in quanto tali, ad esempio un'idea commerciale o pubblicitaria, non sono né brevettabili, né coperte dal diritto d'autore. Tuttavia, possono essere tutelati con un brevetto (per invenzione, o modello di utilità) prodotti e/o procedimenti tecnici che servono a realizzare tale idea e rispondono ai requisiti di brevettabilità. Ove ne ricorrano i presupposti, la concreta realizzazione dell’idea può in aggiunta essere tutelata con una registrazione di design o mediante il diritto d'autore.

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[:en]Can an Italian patent application be based on an International application?[:it]Un brevetto difende le invenzioni dalle contraffazioni?[:]

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It is possible to open an Italian national phase directly from the International application. The direct route is available for International applications filed as from 1 July 2020.

[:it]

Un brevetto difende l’invenzione dalle contraffazioni con un'efficacia legata essenzialmente a due fattori: l'originalità dell'invenzione e la qualità del brevetto stesso. Quanto più un ritrovato è originale, tanto più ampio sarà il suo ambito di tutela.

È opinione diffusa che basti cambiare un minimo particolare per poter copiare impunemente un’invenzione, aggirando il brevetto. Ciò è vero solo nel caso in cui sia proprio quel minimo particolare l’oggetto dell’invenzione: l’esclusiva brevettuale riguarda solo le parti originali di un ritrovato.

Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l’invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto: oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le "rivendicazioni", in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l’esclusiva e che definiscono specificatamente l’ambito di tutela del brevetto.

Una descrizione e delle rivendicazioni redatte in maniera inadeguata, possono pregiudicare l’estensione della tutela, o persino causare la nullità del brevetto.

Pertanto è importante affidare la redazione delle domande di brevetto a consulenti in proprietà industriale che, soprattutto per certe specializzazioni, abbiano una preparazione tecnico scientifica nel ramo.

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[:en]What's the Italian Patent and Trademark Office's policy for re-establishment of rights?[:it]Una domanda di brevetto tutela in tutto il mondo?[:]

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According to the Italian Industrial Property Code, re-establishment of rights may be obtained if a request is filed no later than one year after the expiration of the unobserved time limit. The omitted act must be completed within two months of the removal of the cause of non-compliance with the time limit. Besides, Italian law provides that in order to obtain the re-establishment of rights, the right holder must have observed the "utmost diligence" (i.e. all due care required by the cirmustances was taken). Re-establishment of rights has so far been rarely granted by the Italian Patent and Trademark Office, due to an extremely restrictive interpretation of this condition.

 [:it]

Il diritto di esclusiva conferito da una domanda di brevetto depositata presso gli uffici brevetti nazionali ha valore solo nel territorio dello stato in cui si deposita la domanda.

Per estendere tale esclusiva ad altri stati esteri, eventualmente fino ad ottenere un brevetto con tutela in tutto il mondo, è necessario depositare singole domande di brevetto in ogni stato, oppure utilizzare la procedura prevista da accordi internazionali come la Convenzione sul Brevetto Europeo  che permette l’ottenimento di una tutela in circa 40 paesi europei.

Se vi è la necessità di depositare la domanda di brevetto in molti stati anche fuori dall'Europa, ci si può avvalere della domanda internazionale PCT che prevede una procedura semplice per avviare contemporaneamente la richiesta di protezione in più paesi.

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[:en]Does Italian law provide for injunctive relief against infringers?[:it]È possibile brevettare un'invenzione che sia stata già utilizzata o divulgata?[:]

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Italian law provides for injunctive relief which can be requested and applied expeditiously enabling patent holders to protect their rights against infringers. The right holder may request the judge to issue a stop order of the allegedly infringing activity, and to order the seizure of allegedly infringing items, even before the infringement case is heard in court.

[:it]

Un requisito fondamentale per la brevettabilità di un’invenzione è la novità. Non è quindi possibile brevettare un’invenzione che sia stata già utilizzata o divulgata.

La novità viene meno quando il contenuto originale dell’invenzione sia stato reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi. La commercializzazione o la descrizione di un nuovo ritrovato, per esempio tramite una brochure o una pubblicazione scientifica, ne pregiudicano irrimediabilmente la brevettabilità.

Anche se si riuscisse a ottenere un brevetto, questo vizio d’origine incomberebbe per sempre e un concorrente potrebbe chiedere la nullità del brevetto per mancanza di novità in qualsiasi momento. Fa eccezione il caso di comunicazione a terzi a condizione di riservatezza.

Tuttavia, in alcune giurisdizioni e solo in determinate circostanze, sono previste delle scriminanti o eccezioni. Per ulteriori informazioni al riguardo, contattaci.

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[:en]Is it possible to file an opposition against an Italian patent?[:it]Si può evitare che il brevetto descriva l’invenzione in maniera completa, impedendo così che sia copiato?[:]

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The Italian Patent and Trademark Office does not provide for an opposition procedure for patents. Anyone wishing to challenge the validity of an Italian patent must ask the Court of law having jurisdiction on the patent to declare the patent null and void.

[:it]

Evitare che il brevetto descriva l’invenzione in maniera completa non è possibile. La descrizione deve contenere le informazioni necessarie a consentire a un tecnico del settore di replicare l'invenzione. Una descrizione insufficiente in tal senso non è sanabile a posteriori e può comportare la nullità del brevetto. Imprecisioni e lacune possono limitare drasticamente l'ambito della tutela.

   
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[:en]Can applicants enforce their rights before grant?[:it]Quando è opportuno estendere il brevetto all'estero?[:]

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The application for an Italian patent entitles the applicant -even before grant- to prevent unauthorised third parties from using the invention, and bring court actions or request injunctive relief for that purpose. The applicant may do so starting 18 months after the filing or priority date (after this period the patent application is open for public inspection) or earlier if the patent application is notified to the infringer.

[:it]

Spesso si considera l’ipotesi di estendere il brevetto all’estero solo quando il prodotto brevettato comincia a essere richiesto anche in altri paesi. A quel punto, però, di solito è troppo tardi.

L’estensione all’estero dei brevetti va di regola effettuata nei termini previsti dalla Convenzione di Parigi che ha istituito il cosiddetto "diritto di priorità". Questi i termini per l’estensione all’estero: entro i 12 mesi dal primo deposito per i brevetti, ed entro i 6 mesi per i design.

Durante questo periodo, chi deposita una successiva domanda in uno degli stati aderenti alla Convenzione gode del diritto di priorità, grazie al quale:

  • ogni divulgazione dell’invenzione non pregiudica la novità della successiva domanda di brevetto per la stessa invenzione depositata in qualunque altro paese aderente alla Convenzione;
  • qualsiasi diritto di terzi sulla stessa invenzione in tale stato aderente alla Convenzione è nullo, se risulta successivo alla data del primo deposito nel paese di origine (data di priorità).

Se il termine previsto dalla Convenzione di Parigi è scaduto, non è più possibile rivendicare la priorità del brevetto. Tuttavia, si può depositare una nuova domanda di brevetto in ciascuno stato estero, a patto che l’invenzione non sia stata già resa pubblica, o non sia già oggetto in tale stato di un precedente brevetto altrui.

Questa possibilità viene meno, tuttavia, quando la domanda viene ufficialmente resa pubblica dall’Ufficio Brevetti nel paese di origine (ciò che avviene per le invenzioni e i modelli di utilità dopo 18 mesi dal deposito).

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[:en]How long does it take the Italian Patent and Trademark Office to grant patents or utility models?[:it]Quali strumenti prevede la legge per difendere un brevetto?[:]

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Italian patents for invention are currently granted about 3 years after filing date. Utility models are granted within 2 years from filing date.

[:it]

La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti  derivanti dal brevetto : quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il brevetto consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:

  • diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del brevetto e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione;
  • sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale (vedi paragrafo seguente), di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una azione giudiziaria, sia nel corso del giudizio stesso. Tali provvedimenti, se concessi, risultano estremamente efficaci nella difesa del brevetto;
  • descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria deve essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una supposta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore;
  • denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti in contraffazione.
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FAQ - [:en]Utility Models[:it]Modello di utilità[:]

[:en]What's the difference between a patent and a utility model?[:it]Cosa si può proteggere con il modello di utilità?[:]

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Under Italian law, an invention is the solution of a technical problem which had not previously been solved or had been solved in an unsatisfactory way; a utility model confers a new shape to a product that was already known, making it more useful, effective or comfortable.

The law provides that, under certain conditions, a patent for invention may be converted into a utility model, or vice versa, in order to avoid a loss of rights where the wrong kind of protection has been applied for or granted.

Lastly, there is a difference between the maximum duration of patents for invention (20 years) and utility models (10 years) from the filing date.

[:it]

Con il modello di utilità si possono proteggere le nuove conformazioni atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.

Il modello di utilità deve rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale previsti per il brevetto di invenzione. Non sono proteggibili come modello di utilità i procedimenti di produzione, i ritrovati chimici, i circuiti elettrici/elettronici.

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[:en]What can be protected with an Italian utility model?[:it]Il modello di utilità vale meno del brevetto per invenzione?[:]

[:en]New models which improve the usability of machines, their components, utensils and implements in general can be protected with an Italian utility model. Production processes, chemical inventions and electric/electronic circuits cannot be protected as utility models.[:it]

Invenzione e modello di utilità sono, secondo la legge italiana, due cose diverse: nel caso dell’invenzione, la soluzione di un problema tecnico prima irrisolto, o risolto in maniera non soddisfacente; nel caso del modello, l’attribuzione di una conformazione nuova a un prodotto già noto, che ne rende l’uso più utile, efficace o comodo. È opinione diffusa che il modello di utilità abbia meno valore, legale ed economico, del brevetto per invenzione. In realtà, dal punto di vista giuridico, i due tipi di tutela conferiscono esattamente gli stessi diritti: facoltà di impedire a terzi non autorizzati di attuare, usare, produrre e commerciare nel territorio dello stato l’oggetto della tutela in esclusiva. C’è una differenza di durata fra il brevetto per invenzione (20 anni) e il modello di utilità (10 anni).

A prescindere dalla durata, dal punto di vista economico il valore di un qualsivoglia brevetto è determinato dal contenuto innovativo dell’oggetto tutelato, e dal modo in cui viene gestita l’esclusiva.

La legge rende inoltre possibile, a certe condizioni, la trasformazione di un brevetto per invenzione in modello di utilità e viceversa, permettendo così di evitare che il diritto sia considerato nullo se richiesto e/o concesso per la fattispecie sbagliata.

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[:en]What tools does Italian law provide to enforce utility models?[:it]Quali strumenti prevede la legge per difendere il modello di utilità?[:]

[:en]Italian law provides several tools for the enforcement of rights conferred by utility models: the most frequently used is the action for infringement before the competent court. However there are also other, quicker but nonetheless effective enforcement means:
  • Cease and desist letter: sometimes a letter notifying the infringer of the existence of the utility model and warning of the holder’s intention to enforce its rights is enough to put a stop to the infringing activity;
  • seizure of counterfeit goods or an inhibitory injunction prohibiting further marketing and manufacturing: these measures, as well as a description order (see next paragraph), can be issued by a court upon request both before and during a legal action. Such measures, if granted, are extremely effective;
  • description order: it is an evidence-gathering procedure that the court can grant upon request in order to obtain evidence of an alleged infringement. The description is carried out by a bailiff and can take place during a trade show, with obvious bias for the counterfeiter;
  • criminal proceedings: intentional infringement must be proved; fines and seizure of products may apply.
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La legge prevede diversi strumenti per la difesa dei diritti derivanti dal modello di utilità: quello tipico è l’azione di contraffazione di fronte al giudice ordinario competente. Il modello di utilità consente tuttavia anche l’utilizzo di altri strumenti di difesa che possono essere attinti più rapidamente e risultare di fatto molto efficaci:

  • diffida: talvolta è sufficiente rendere noto al contraffattore l’esistenza del modello di utilità e diffidarlo dal continuare la sua attività illecita, per ottenere la cessazione della contraffazione;
  • sequestro dei prodotti contraffatti o inibitoria alla prosecuzione dell’attività di commercializzazione e fabbricazione: si tratta, come nel caso della descrizione giudiziale (vedi paragrafo seguente), di misure cautelari che possono essere richieste al giudice sia prima di instaurare una azione giudiziaria, sia nel corso del giudizio stesso. Tali provvedimenti, se concessi, risultano estremamente efficaci nella difesa del modello di utilità;
  • descrizione giudiziale: come per il sequestro e l’inibitoria deve essere richiesta al giudice per acquisire la prova di una supposta contraffazione. La descrizione è effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e può avvenire anche durante una fiera con evidente pregiudizio per il contraffattore;
  • denuncia penale: presuppone il dolo del contraffattore e comporta l’applicazione di una multa oltre alla possibilità di un sequestro dei prodotti in contraffazione.
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