Posted by Laura Ercoli on Novembre 26, 2018

[:it]Accordo sulla Brexit: continuità di tutela per i diritti di proprietà intellettuale, silenzio sul Tribunale unificato dei brevetti[:en]UK-EU deal includes continued protection of IP rights post-Brexit – but not a word about the UPC[:]

[:it]L’accordo fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea pubblicato il 14 novembre 2018 comprende disposizioni volte ad assicurare la continuità della tutela nel Regno Unito, dopo il periodo di transizione post-Brexit, dei diritti di proprietà intellettuale con validità unica in tutta l’UE; nessun accenno al futuro della partecipazione del Regno Unito al Tribunale Unificato dei Brevetti. L’approvazione dell’accordo da parte del Parlamento del Regno Unito non è però scontata e l’eventualità di una Brexit senza accordo non può essere esclusa.Brexit proprietà intellettuale

Il 14 novembre 2018 è stato pubblicato l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, o accordo sulla Brexit, raggiunto fra il governo del Regno Unito e la Commissione Europea.

Il Titolo IV dell’accordo riguarda la proprietà intellettuale.

Molti dei punti principali erano già compresi negli avvisi sulle conseguenze di una no-deal Brexit sui diritti di proprietà intellettuale pubblicati dal governo britannico fra il 24 settembre e il 12 ottobre 2018.

Sostanzialmente per i diritti di proprietà intellettuale l’accordo del 14 novembre 2018 prevede quanto segue.

Periodo transitorio

È previsto che dopo il 29 marzo 2019, data del ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea, entri in vigore un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020 e in cui il Regno Unito resterà soggetto alle politiche UE e alla Corte di Giustizia dell’Unione.

Marchi

I titolari di marchi UE registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo segno e i medesimi prodotti o servizi, senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di marchio UE che hanno abbiano ricevuto una data di deposito prima del termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di marchio a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design

I titolari di design comunitari registrati entro il termine del periodo transitorio diverranno titolari di diritti registrati comparabili e applicabili nel Regno Unito per il medesimo design senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di registrazione di design comunitario che abbiano ricevuto una data di deposito entro il termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 9 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di registrazione di design a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE originaria.

Design non registrato

I titolari di diritti di design non registrato sorti entro il termine del periodo transitorio diventeranno titolari di un diritto di design non registrato applicabile nel Regno Unito, al quale sarà riconosciuto lo stesso grado di tutela previsto dalle norme UE. La durata della tutela sarà almeno equivalente alla durata residua di validità del diritto di design comunitario non registrato.

Continuità di tutela nel Regno Unito per le registrazioni internazionali con designazione dell’UE

Il Regno Unito assicurerà continuità di tutela sul territorio nazionale alle registrazioni di marchio o di design valide nel Regno Unito e ottenute con la designazione dell’UE tramite i sistemi internazionali di Madrid o dell’Aia.

Privative per novità vegetali

I titolari di privative comunitarie per novità vegetali concesse prima del termine del periodo transitorio diventeranno titolari di privative per novità vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà, senza un nuovo esame e senza oneri.

I titolari di domande di privativa comunitaria per novità vegetale che abbiano ricevuto una data di deposito entro il termine del periodo transitorio avranno il diritto di depositare, entro 6 mesi dal termine del periodo transitorio, una domanda di privativa per novità vegetale a livello nazionale alla quale sarà data la stessa data di deposito e di priorità della domanda comunitaria originaria.

Annullamento o revoca di diritti di proprietà intellettuale con validità unica UE

Se un marchio UE o un design comunitario sono annullati o revocati, o una privativa comunitaria per novità vegetale è dichiarata nulla o annullata in conseguenza di un procedimento amministrativo o giudiziario ancora in corso nell’ultimo giorno del periodo transitorio, il diritto corrispondente nel Regno Unito sarà annullato, revocato ecc. a decorrere dalla stessa data di decorrenza degli effetti della dichiarazione di annullamento, revoca ecc. nell’UE.

Certificati Complementari di Protezione

Le norme UE in materia di certificati complementari di protezione continueranno ad applicarsi alle domande per l’ottenimento di certificati complementari di protezione per i medicinali e per i prodotti fitosanitari inoltrate a un’autorità del Regno Unito e ancora pendenti al termine del periodo transitorio. I certificati complementari di protezione rilasciati in seguito a tali domande riceveranno lo stesso grado di tutela nel Regno Unito di cui beneficiavano ai sensi della normativa UE.

Indirizzo di corrispondenza nel Regno Unito

I titolari di diritti validi nel Regno Unito derivanti da “conversione” di marchi UE, design comunitari e privative comunitarie per novità vegetali non avranno l’obbligo di eleggere un indirizzo per la corrispondenza nel Regno Unito durante i tre anni seguenti il termine del periodo transitorio.

Indicazioni geografiche, denominazioni di origine e similari

Coloro che hanno il diritto di utilizzare una indicazione geografica, denominazione di origine, specialità tradizionale o menzioni tradizionali per il vino per le quali sia in vigore, nell’ultimo giorno del periodo transitorio, una tutela ai sensi della norme UE continueranno ad avere il diritto di utilizzarle nel Regno Unito dopo il termine del periodo transitorio, e godranno nel Regno Unito almeno dello stesso grado di tutela previsto dalle norme UE.

Esaurimento dei diritti

I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti ai sensi delle norme UE nell’UE e nel Regno Unito prima del termine del periodo transitorio rimarranno esauriti nell’UE e nel Regno Unito.

Diritti di autore

La tutela riconosciuta nel Regno Unito ai sensi della Direttiva CE/96/9 ai diritti su una banca dati sorti prima del termine del periodo transitorio continuerà ad essere riconosciuta a quella banca dati dalle norme nazionali del Regno Unito, a condizione che il titolare dei diritti sia cittadino britannico o residente nel Regno Unito, oppure un’impresa con sede nel Regno Unito a condizione che, ove nel Regno Unito ci sia solo la sede legale, le sue attività siano effettivamente connesse con lo stesso Regno Unito oppure uno stato membro UE.

Partecipazione del Regno Unito al Tribunale unificato dei brevetti

Non si fa accenno né al brevetto unitario né al Tribunale unificato dei brevetti nell’accordo di recesso pubblicato il 14 novembre 2018; tuttavia in tale data la Law Society Gazette ha riportato alcune dichiarazioni rese dal ministro britannico per la proprietà intellettuale, Sam Gyimah.

Il ministro, rispondendo alle domande di una commissione della camera alta del parlamento britannico  riguardanti i diritti di proprietà intellettuale dopo la Brexit, ha sostenuto che il governo britannico è fermamente intenzionato ad ottenere che il Regno Unito continui a fare parte del Tribunale unificato dei brevetti dopo l’uscita dall’UE.

Gyimah non ha però spiegato nel dettaglio in quale modo possa essere aggirata la norma dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (che il Regno Unito ha ratificato) secondo la quale gli stati membri del tribunale devono essere membri dell’UE, e l’applicazione dell’accordo stesso deve essere soggetto al controllo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Per informazioni

Hai dubbi su come tutelare i tuoi diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito? Contattaci senza impegno per parlarne con un esperto.[:en]The deal reached by the UK government and the European Commission published on 14 November 2018 includes provisions to ensure continued protection in the UK of EU-wide intellectual property rights at the end of the transition period, but does not mention the future of the UK’s membership in the Unitary Patent Court. Approval of the deal by the UK Parliament is by no means certain and a no-deal Brexit scenario cannot yet be ruled out.Brexit proprietà intellettuale

On 14 November 2018 the European Commission and the United Kingdom reached, and published, an agreement on the terms of withdrawal of the UK from the EU.

The agreement’s Title IV concerns Intellectual Property.

Many of its main points were already included in the UK government’s guidance documents on intellectual property rights in the event of a no-deal Brexit, published between 24 September and 12 October 2018.

The deal published on 14 November 2018 essentially includes the following provisions concerning intellectual property rights.

Transition period

From 29 March 2019 (the date of the UK’s withdrawal) to 31 December 2020 a transition period will be in force, during which the UK will remain subject to EU policies and to the Court of Justice of the European Union.

Trademarks

Holders of EU trademarks registered before the end of the transition period shall become holders of comparable registered and enforceable trademark rights in the UK for the same sign and the same goods or services, with no re-examination and no cost involved.

Holders of applications for EU trademark registrations which have been given a filing date before the end of the transition period will have the right to file, within 9 months from the end of the transition period, an application for a national trademark registration that will be given the same filing date and priority date as the original EU application.

Designs

Holders of Community designs registered before the end of the transition period shall become holders of comparable registered design rights in the UK for the same design, with no re-examination and no cost involved.

Holders of applications for Community design registrations which have been given a filing date before the end of the transition period will have the right to file, within 9 months from the end of the transition period, an application for a national design registration that will be given the same filing date and priority date as the original Community application.

Unregistered designs

Holders of unregistered Community design rights which arose before the end of the transition period will become holders of an enforceable unregistered design right in the UK with the same level of protection provided for by EU laws. The term of protection will be at least equal to the remaining period of validity of the unregistered Community design.

Continued protection in the UK of international registrations designating the EU

The UK will ensure that trademark or design registrations valid in the UK which were obtained by designating the EU through the Madrid or Hague international systems will continue to be protected in the UK.

Plant variety rights

Holders of Community plant variety rights granted before the end of the transition period shall become holders of plant variety rights in the UK for the same variety, with no re-examination and no cost involved.

Holders of applications for Community plant variety right registrations which has have been given a filing date before the end of the transition period will have the right to file, within 6 months from the end of the transition period, an application for a national plant variety right registration that will be given the same filing date and priority date as the original Community application.

Invalidity or revocation of EU-wide IP rights

If a EU trademark or a Community design are declared invalid or revoked, or a Community plant variety right is declared null and void or cancelled as a result of an administrative or judicial procedure which was ongoing on the last day of the transition period, the corresponding right in the UK shall be declared invalid, revoked etc. with effect on the same date as the effect of the declaration of invalidity, revocation etc. in the EU.

Supplementary Protection Certificates

Relevant EU law will continue to apply to applications for supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products submitted to a UK authority that are still pending at the end of the transition period. The SPCs granted pursuant to such applications will enjoy the same level of protection in the UK law as under EU law.

Correspondence address in the UK

Holders of UK rights deriving from the “conversion” of EU trademarks, Community designs and Community plant variety rights shall not be required to have a correspondence address in the UK in the three years following the end of the transition period.

Geographical Indications, Designations of origin and the like

Those who are entitled to use a geographical indication, designation of origin, traditional speciality or the traditional term for wine protected in under EU laws on the last day of the transition period will continue to be entitled to use them in the UK after the end of the transition period, and enjoy at least the same level of protection under UK law.

Exhaustion of rights

Intellectual property rights which were exhausted under EU law in the EU and in the UK before the end of the transition period will remain exhausted in the EU and the UK.

Copyrights

The protection granted in the UK under Directive 96/9/EC to database rights which arose before the end of the transition period will continue be granted to that database under UK law, provided that the right-holder is a UK national or resident, or an undertaking established in the UK – upon condition that if only registered offices are in the UK, the undertaking’s activities must be actually linked to the UK or to another EU member state.

What about the Unitary Patent Court (UPC)?

No mention of the unitary patent or Unitary Patent Court is made in the agreement on terms of withdrawal published on 14 November 2018; however on the same day The Law Society Gazette reported on statements made on the UPC by the UK Intellectual Property Minister Sam Gyimah.

The minister, while answering questions on intellectual property rights after Brexit before the House of Lords’ EU Justice Sub-Committee, insisted that the UK government has sufficient will to ensure the UK can remain part of the Unified Patent Court post Brexit.

Mr Gyimah did not explain in detail how the UK government will be able to get around the provisions of the Unified Patent Court Agreement (which the UK has ratified) which require member states of the court to be members of the EU, and application of the agreement to be subject to the control of the Court of Justice of the European Union.[:]

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